Il cambiamento della norma mi pare recepisca quello che gia' da tempo la Corte Costutuzionale aveva stabilito. La parte interessante che modifica sostanzialmente le dinamiche nel caso piu' complicato, quello di freezing, per cui la vittima si "spegne" per una forma di autoprotezione. Con la nuova norma e' l'assenza di consenso a determinare la violenza, senza la necessita' di spiegare perche' non si e' reagito. Ma non mi e' chiaro come si sposa col principio sacrosanto di innocenza fino a prova contraria. Voglio dire, non credo che basti che una donna dica "non avevo dato il mio consenso" per essere condannato, e non capisco neppure se sia la donna, o le circostanze a dimostrare che non c'era consenso, o - come ho letto spero erroneamente - che sia il presunto autore della violenza a dover dimostrare che il consenso c'era, perche' in questo secondo caso mi pare una aberrazione: come posso dimostrare il consenso di qualcuno, che e' uno stato dell'animo?