L'avv. La Scala può pensarla come vuole, ma per quanto le legge sia spesso interpretabile, in questo caso è cristallina.
Ma al di là dei tecnicismi, rifletti un secondo: io ti vendo una cosa e ti obbligo a investirci 100 euro all'anno. Se tu non lo fai, cosa succede? Mi riprendo la cosa? Anche se hai pagato l'intero prezzo?
Dai su, non bisogna essere esperti di diritto per capire che non ha senso.
COn il pagamento del prezzo si perfeziona il trasferimento della proprietà. Una volta che la cosa è mia ne faccio quel che voglio. E' una legge fondamentale nel nostro ordinamento giuridico.
Questo è il testo della Racc.ta inviata dall'avv La Scala.
"""L’azionista di maggioranza della società – Fininvest S.p.A. – ha sottoscritto lo scorso 5 agosto un contratto preliminare per la cessione della intera sua partecipazione del 99,93% alla Sino-Europe Sports Investment Management Changxing Co.Ltd. Nel comunicare ufficialmente l’operazione (nella quale la stipulazione del contratto definitivo - “closing” - è prevista “entro la fine del 2016”), Fininvest ha specificato che “con l’accordo, gli acquirenti si impegnano a compiere importanti interventi di ricapitalizzazione e rafforzamento patrimoniale e finanziario di A.C. Milan, per un ammontare complessivo di 350 milioni nell’arco di un triennio (di cui 100 milioni da versare al momento del “closing”)”. E’ del tutto evidente che tale stipulazione configura – ai sensi e per gli effetti dell’art. 1411 del Codice Civile – un contratto a favore del terzo A.C. Milan S.p.A., il quale ha già acquistato il diritto alla prestazione suddetta (di capitale importanza per la società, attesa la sua sempre precaria condizione economica e il prossimo venir meno dell’assistenza patrimoniale e finanziaria sinora garantitagli da Fininvest S.p.A.) per effetto della stipulazione".
"Tuttavia, onde evitare che tale stipulazione possa essere oggetto di revoca o modifica, è indispensabile che la nostra società – sempre ai sensi dell’art. 1411 cod. civ, 2° comma – dichiari espressamente di volerne profittare, comunicando formalmente tale sua volontà sia all'Associazione dei Piccoli Azionisti di A.C. Milan S.p.A.che alla promittente Sino-Europe Sports Investment Management Changxing Co.Ltd".
Qui l'Art citato:
"ARTICOLO 1411
Contratto a favore di terzi
E' valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.
Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare.
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.""
Non è dato sapere se Galliani ha dato seguito alla cosa.