James45
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È così, Allan. Le norme citate sono imperative, non derogabili per volontà delle parti, in quanto poste a presidio della par condicio creditorum. Trasferire al creditore la proprietà di un bene posto a garanzia del suo credito, nell'ipotesi di inadempimento, è atto nullo per violazione del divieto di patto commissorio. Quanto al resto, il creditore in genere pignora più di quanto necessario per finanziare la mora intercorrente tra la scadenza del proprio credito ed il suo soddisfacimento, ma riceve poi solo quanto concorre a soddisfare il suo credito, capitale ed interessi, non un centesimo di euro in più. Se io ho un credito verso di te di 100, e tu per garantirne il pagamento mi concedi ipoteca su un bene che vale 1000, e non mi paghi, io non divento proprietario di quel bene, ma ho diritto di pignorarlo per farlo vendere dal Tribunale. Se il Tribunale vende quel bene a 800, in ipotesi, e, in sede di attribuzione somme, dichiaro che il mio credito, con interessi e spese, è diventato 150, io riceverò 150 dagli 800 ricavati dalla vendita. Il resto, 650, tornerà nelle mani del proprietario del residuo prezzo, ovvero il debitore. Queste sono norme del codice di procedura civile, il resto sono chiacchiere.![]()
Perfetto, come sempre.