MW: il punto sulle news societarie e sull'articolo di Repubblica.

James45

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È così, Allan. Le norme citate sono imperative, non derogabili per volontà delle parti, in quanto poste a presidio della par condicio creditorum. Trasferire al creditore la proprietà di un bene posto a garanzia del suo credito, nell'ipotesi di inadempimento, è atto nullo per violazione del divieto di patto commissorio. Quanto al resto, il creditore in genere pignora più di quanto necessario per finanziare la mora intercorrente tra la scadenza del proprio credito ed il suo soddisfacimento, ma riceve poi solo quanto concorre a soddisfare il suo credito, capitale ed interessi, non un centesimo di euro in più. Se io ho un credito verso di te di 100, e tu per garantirne il pagamento mi concedi ipoteca su un bene che vale 1000, e non mi paghi, io non divento proprietario di quel bene, ma ho diritto di pignorarlo per farlo vendere dal Tribunale. Se il Tribunale vende quel bene a 800, in ipotesi, e, in sede di attribuzione somme, dichiaro che il mio credito, con interessi e spese, è diventato 150, io riceverò 150 dagli 800 ricavati dalla vendita. Il resto, 650, tornerà nelle mani del proprietario del residuo prezzo, ovvero il debitore. Queste sono norme del codice di procedura civile, il resto sono chiacchiere. :)

Perfetto, come sempre.
 

Djici

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È così, Allan. Le norme citate sono imperative, non derogabili per volontà delle parti, in quanto poste a presidio della par condicio creditorum. Trasferire al creditore la proprietà di un bene posto a garanzia del suo credito, nell'ipotesi di inadempimento, è atto nullo per violazione del divieto di patto commissorio. Quanto al resto, il creditore in genere pignora più di quanto necessario per finanziare la mora intercorrente tra la scadenza del proprio credito ed il suo soddisfacimento, ma riceve poi solo quanto concorre a soddisfare il suo credito, capitale ed interessi, non un centesimo di euro in più. Se io ho un credito verso di te di 100, e tu per garantirne il pagamento mi concedi ipoteca su un bene che vale 1000, e non mi paghi, io non divento proprietario di quel bene, ma ho diritto di pignorarlo per farlo vendere dal Tribunale. Se il Tribunale vende quel bene a 800, in ipotesi, e, in sede di attribuzione somme, dichiaro che il mio credito, con interessi e spese, è diventato 150, io riceverò 150 dagli 800 ricavati dalla vendita. Il resto, 650, tornerà nelle mani del proprietario del residuo prezzo, ovvero il debitore. Queste sono norme del codice di procedura civile, il resto sono chiacchiere. :)

Perfetto come sempre ma a me continua a sorprendere che Elliot abbia manato uomini a controllare i bilanci in modo che il Milan non perda valore.
Se a loro toccano solo quei mln del prestito mi sembra strano che mandino i loro uomini.
Perché tanto se il valore del Milan dovesse scendere non scenderà mica sotto il valore del prestito He hanno accordato.

E forse possibile che ci sia una clausola in favore di Elliot in modo da arginare la situazione che hai descritto?
 

Casnop

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Perfetto come sempre ma a me continua a sorprendere che Elliot abbia manato uomini a controllare i bilanci in modo che il Milan non perda valore.
Se a loro toccano solo quei mln del prestito mi sembra strano che mandino i loro uomini.
Perché tanto se il valore del Milan dovesse scendere non scenderà mica sotto il valore del prestito He hanno accordato.

E forse possibile che ci sia una clausola in favore di Elliot in modo da arginare la situazione che hai descritto?
Queste clausole sarebbero totalmente nulle ed inefficaci nell'ordinamento italiano, perché poste in violazione del divieto di patto commissorio. L'art. 2744 del Codice Civile recita: "È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno". La norma è imperativa, non derogabile, cioè, dalla volontà delle parti tramite clausole di contenuto diverso e contrario. La ratio del divieto, infatti, è diversamente ricondotta dalla dottrina all'esigenza di tutelare la posizione del debitore contro un accordo capestro, alla necessità di rispettare la par condicio creditorum senza creare cause di prelazione non previste dall'ordinamento, ed all'applicazione del principio costituzionale di solidarietà, ovvero al mancato riconoscimento di forme convenzionali di soddisfacimento delle obbligazioni contrarie all'ordine pubblico economico. Su questo non possono esserci dubbi. Le ragioni della attenzione di Elliott/Blue Skye ad aspetti di gestione corrente del club derivano forse dal fatto che la controllata dei due creditori, Project RedBlack Sarl, è la sottoscrittrice della totalità dei bonds non convertibili emessi dal Milan lo scorso maggio per un controvalore di 128 milioni di euro, in attesa di collocamento sul Terzo Mercato, piazza di Vienna. Quale intermediario, Project RedBlack è sì creditore verso il club, ma anche possessore di obbligazioni cartolari che devono essere vendute sul mercato in modo tale da rivelarsi fruttuose, ovvero sopra il prezzo di emissione, sicché è interesse di questo soggetto controllare la redditività del sottostante, cioè il valore del club, perché sarà esso ad essere valutato dal mercato al fine della sottoscrizione di quei bonds, ed a quale prezzo. :)
 

Djici

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:ok:
Queste clausole sarebbero totalmente nulle ed inefficaci nell'ordinamento italiano, perché poste in violazione del divieto di patto commissorio. L'art. 2744 del Codice Civile recita: "È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno". La norma è imperativa, non derogabile, cioè, dalla volontà delle parti tramite clausole di contenuto diverso e contrario. La ratio del divieto, infatti, è diversamente ricondotta dalla dottrina all'esigenza di tutelare la posizione del debitore contro un accordo capestro, alla necessità di rispettare la par condicio creditorum senza creare cause di prelazione non previste dall'ordinamento, ed all'applicazione del principio costituzionale di solidarietà, ovvero al mancato riconoscimento di forme convenzionali di soddisfacimento delle obbligazioni contrarie all'ordine pubblico economico. Su questo non possono esserci dubbi. Le ragioni della attenzione di Elliott/Blue Skye ad aspetti di gestione corrente del club derivano forse dal fatto che la controllata dei due creditori, Project RedBlack Sarl, è la sottoscrittrice della totalità dei bonds non convertibili emessi dal Milan lo scorso maggio per un controvalore di 128 milioni di euro, in attesa di collocamento sul Terzo Mercato, piazza di Vienna. Quale intermediario, Project RedBlack è sì creditore verso il club, ma anche possessore di obbligazioni cartolari che devono essere vendute sul mercato in modo tale da rivelarsi fruttuose, ovvero sopra il prezzo di emissione, sicché è interesse di questo soggetto controllare la redditività del sottostante, cioè il valore del club, perché sarà esso ad essere valutato dal mercato al fine della sottoscrizione di quei bonds, ed a quale prezzo. :)

:ok:
 

danjr

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È così, Allan. Le norme citate sono imperative, non derogabili per volontà delle parti, in quanto poste a presidio della par condicio creditorum. Trasferire al creditore la proprietà di un bene posto a garanzia del suo credito, nell'ipotesi di inadempimento, è atto nullo per violazione del divieto di patto commissorio. Quanto al resto, il creditore in genere pignora più di quanto necessario per finanziare la mora intercorrente tra la scadenza del proprio credito ed il suo soddisfacimento, ma riceve poi solo quanto concorre a soddisfare il suo credito, capitale ed interessi, non un centesimo di euro in più. Se io ho un credito verso di te di 100, e tu per garantirne il pagamento mi concedi ipoteca su un bene che vale 1000, e non mi paghi, io non divento proprietario di quel bene, ma ho diritto di pignorarlo per farlo vendere dal Tribunale. Se il Tribunale vende quel bene a 800, in ipotesi, e, in sede di attribuzione somme, dichiaro che il mio credito, con interessi e spese, è diventato 150, io riceverò 150 dagli 800 ricavati dalla vendita. Il resto, 650, tornerà nelle mani del proprietario del residuo prezzo, ovvero il debitore. Queste sono norme del codice di procedura civile, il resto sono chiacchiere. :)
E se invece passasse ad Elliot La Rossoneri Lux, come prevede l’ordinamento del Lussemburgo?
 

Casnop

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E se invece passasse ad Elliot La Rossoneri Lux, come prevede l’ordinamento del Lussemburgo?
L'art. 2078, comma 2, del Codice Civile del Lussemburgo, disciplinante le formalità di escussione del pegno, stabilisce il principio del divieto di patto commissorio. Si è posto anche in Lussemburgo il problema della compatibilità con questo principio di certe forme di garanzia su crediti, recepite nella prassi, come i negozi fiduciari a scopo di garanzia, in cui il fiduciario può trattenere i beni ricevuti in garanzia di un proprio credito dal fiduciante, e che nella stessa prassi erano stati regolamentati, al fine di evitare di urtare con il suddetto divieto, nel senso dell'obbligo del fiduciario di restituire al fiduciante quanto eccedente lo scopo della garanzia. L'art. 8, comma 2, della legge lussemburghese del 27 luglio 2003 sui trust ed i contratti fiduciari, ha definitivamente sancito questo principio, stabilendo la nullità di qualunque convenzione avente per oggetto o per effetto di esonerare il fiduciario dall'obbligo della restituzione al fiduciante (o dal trasferimento ad un terzo beneficiario) della differenza tra il valore dei beni affidatigli in garanzia, alla data di realizzazione della stessa, e l'importo dei crediti garantiti. Resta da dire solo della ulteriore figura (di fonte comunitaria, quindi astrattamente applicabile anche in Italia), diversa da quella del pegno, dei contratti di trasferimento della proprietà a scopo di garanzia, o contratti di garanzia finanziaria, che espressamente prevedono l'esonero del creditore garantito dall'obbligo di restituire al debitore garante quanto detenuto a scopo di garanzia, senza espresse formalità di messa in mora, con possibilità di trasferire a terzi la proprietà dei beni oggetto della garanzia, che non potrebbero più essere rivendicati presso di essi dall'originario proprietario (che avrebbe solo il diritto a vedersi ricostituita dal creditore la propria garanzia per equivalente, ad esempio con una somma di denaro, che gli verrebbe consegnata all'atto della estinzione del debito, in luogo del bene originariamente affidato). Anche qui, tuttavia, in Italia come in Lussemburgo, rimane insuperabile il limite della concorrenza del credito da parte del bene garantito: ciò che di esso eccede il credito, è del debitore, e gli deve essere restituito. :)
 
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