Art. 1.
Discriminazione, odio o violenza
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
1. L'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (a), e'
sostituito dal seguente:
(( "Art. 3. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, ))
(( anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo ))
(( 4 della convenzione (b), e' punito: ))
(( a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi ))
(( modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o ))
(( etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di ))
(( discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o ))
(( religiosi; ))
(( b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in ))
(( qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti ))
(( di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, ))
(( nazionali o religiosi; ))
(( 2. (Soppresso dalla legge di conversione). ))
(( 3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o ))
(( gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla ))
(( discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, ))
(( nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, ))
(( associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro ))
(( attivita', e' punito, per il solo fatto della partecipazione o ))
(( dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. ))
(( Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, ))
(( associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, ))
(( con la reclusione da uno a sei anni.". ))
[...]
(a) La legge n. 654/1975 ratifica e rende esecutiva in
Italia la convenzione internazionale sull'eliminazione di
tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla
firma a New York il 7 marzo 1966.
(b) Si trascrive la traduzione non ufficiale del testo
dell'art. 4 della convenzione internazionale
sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione
razziale, ratificata e resa esecutiva in Italia con la
legge n. 654/1975 di cui sopra:
"Art. 4. - Gli Stati contraenti condannano ogni propa-
ganda ed ogni organizzazione che s'ispiri a concetti ed a
teorie basate sulla superiorita' di una razza o di un
gruppo di individui di un certo colore, o di una certa
origine etnica, o che pretendano di giustificare o di
incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione
razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure
efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale
discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo
conto, a tale scopo, dei princi'pi formulati nella
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei
diritti chiaramente enunciati nell'articolo 5 della
presente Convenzione, ed in particolare:
a) a dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni
diffusione di idee basate sulla superiorita' o sull'odio
razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale,
nonche' ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti
diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore
diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto
apportato ad attivita' razzistiche, compreso il loro
finanziamento;
b) a dichiarare illegali ed a vietare le
organizzazioni e le attivita' di propaganda organizzate ed
ogni altro tipo di attivita' di propaganda che incitino
alla discriminazione razziale, e che l'incoraggino, nonche'
a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a
tali organizzazioni od a tali attivita';
c) a non permettere ne' alle pubbliche autorita', ne'
alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali,
l'incitamento o l'incoraggiamento alla discriminazione
razziale".
(c) La legge n. 962/1967 reca norme sulla prevenzione e
sulla repressione del delitto di genocidio.