Il Re dell'Est
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Qualche giorno fa era emersa una notizia riguardante un possibile tesseramento di Conte da parte di club italiani, Milan in primis se dovesse fallire Inzaghi (http://www.milanworld.net/conte-milan-il-tecnico-si-tiene-libero-se-fallisce-inzaghi-vt19971.html).
Tuttavia, le attuali regole impedirebbero questa eventualità. Infatti, l'art. 41 co. 1 del regolamento del settore tecnico vieta ad un tecnico di allenare due squadre diverse nella stessa stagione. E Conte ha risolto il proprio contratto con la Juventus il 15 luglio, 14 giorni dopo l'inizio della stagione sportiva 2014/2015 (iniziata il 1 luglio con l'apertura ufficiale del calciomercato estivo).
"Art. 41
Preclusioni e sanzioni
1. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal
tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per
eventuali ipotesi previste negli accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e l’associazione di categoria
riconosciuta dalla F.I.G.C. o nei protocolli d’intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale
dilettanti e ratificati dalla FIGC nonché per quanto previsto dal comma 2 dell’art. 30."
Malgrado ciò, come spesso accade in Italia, trovata la regola trovato l'inganno. Infatti negli ultimi anni sono state concesse delle deroghe a quegli allenatori che sono stati esonerati prima di aver disputato una partita ufficiale (es. Pioli). Cosa di cui la norma non fa menzione. Per cui, nel caso di Conte, dato che quest'ultimo non ha disputato alcuna partita ufficiale nella stagione sportiva 14/15, malgrado la normativa detta in apertura, potrà allenare una seconda squadra del campionato italiano.
Tuttavia, le attuali regole impedirebbero questa eventualità. Infatti, l'art. 41 co. 1 del regolamento del settore tecnico vieta ad un tecnico di allenare due squadre diverse nella stessa stagione. E Conte ha risolto il proprio contratto con la Juventus il 15 luglio, 14 giorni dopo l'inizio della stagione sportiva 2014/2015 (iniziata il 1 luglio con l'apertura ufficiale del calciomercato estivo).
"Art. 41
Preclusioni e sanzioni
1. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal
tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per
eventuali ipotesi previste negli accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e l’associazione di categoria
riconosciuta dalla F.I.G.C. o nei protocolli d’intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale
dilettanti e ratificati dalla FIGC nonché per quanto previsto dal comma 2 dell’art. 30."
Malgrado ciò, come spesso accade in Italia, trovata la regola trovato l'inganno. Infatti negli ultimi anni sono state concesse delle deroghe a quegli allenatori che sono stati esonerati prima di aver disputato una partita ufficiale (es. Pioli). Cosa di cui la norma non fa menzione. Per cui, nel caso di Conte, dato che quest'ultimo non ha disputato alcuna partita ufficiale nella stagione sportiva 14/15, malgrado la normativa detta in apertura, potrà allenare una seconda squadra del campionato italiano.