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Il Codacons ha pubblicato sul proprio sito da qualche giorno un modulo per aderire ad una class action di vaccinati Astrazeneca sotto i 60 anni sia per diffidare le autorità competenti sia per un eventuale risarcimento danni.
Moltissime adesioni in giro per l'Italia, tanto che l'associazione organizzerà riunioni pubbliche per dare chiarimenti.
Ecco i passaggi:
"L’Associazione, pur favorevole ovviamente alla campagna vaccinale per ridurre l’impatto della pandemia Covid-19, ha deciso di intervenire a tutela dei cittadini italiani. Per questo, ha deciso di procedere su due piani distinti.
1) Sul caso della morte di Camilla Canepa, deceduta dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino AstraZeneca, abbiamo presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Genova chiedendo di iscrivere nel registro degli indagati il Ministro della Salute Roberto Speranza, il Commissario Francesco Paolo Figliuolo e la Asl competente.
2) Inoltre, mettiamo a disposizione dei cittadini interessati una diffida per chiedere il risarcimento del danno, che contempla tre diverse fattispecie:
A) Il risarcimento del danno non patrimoniale causato dalla paura di ammalarsi per avere ricevuto la somministrazione del vaccino Astrazeneca autorizzato dalle competenti autorità Italiane: trattasi di danno ormai riconosciuto dalla Giurisprudenza da svariati anni in particolare a seguito del noto “caso Seveso” del 1976 (ove il danno morale lamentato da soggetti che provino in concreto attraverso adeguata certificazione medico specialistica con accertamenti sanitari ripetuti nel tempo di avere subito un turbamento psichico di natura transitoria a causa dell’esposizione a sostanze inquinanti è stato riconosciuto risarcibile autonomamente, anche in mancanza di una lesione all’integrità psico-fisica accertata o di altro evento produttivo di danno patrimoniale – Cassazione n. 2515 del 21 febbraio 2002). Tale danno potrà forfettariamente quantificarsi nella misura di euro 10.000.
B) Il risarcimento del danno non patrimoniale-biologico, danno permanente o temporaneo, anche in termini di danno differenziale, riportato per essere stato sottoposto alla vaccinazione Astrazeneca, con riserva di indicazione e quantificazione specifica.
C) L’indennizzo previsto dalla Legge 201/92 a carico dello Stato per essere stato sottoposto a vaccinazione da cui è derivala la menomazione psicofisica permanente da valutarsi e quantificarsi nel prosieguo (da indicare qualora sussistente).
Moltissime adesioni in giro per l'Italia, tanto che l'associazione organizzerà riunioni pubbliche per dare chiarimenti.
Ecco i passaggi:
"L’Associazione, pur favorevole ovviamente alla campagna vaccinale per ridurre l’impatto della pandemia Covid-19, ha deciso di intervenire a tutela dei cittadini italiani. Per questo, ha deciso di procedere su due piani distinti.
1) Sul caso della morte di Camilla Canepa, deceduta dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino AstraZeneca, abbiamo presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Genova chiedendo di iscrivere nel registro degli indagati il Ministro della Salute Roberto Speranza, il Commissario Francesco Paolo Figliuolo e la Asl competente.
2) Inoltre, mettiamo a disposizione dei cittadini interessati una diffida per chiedere il risarcimento del danno, che contempla tre diverse fattispecie:
A) Il risarcimento del danno non patrimoniale causato dalla paura di ammalarsi per avere ricevuto la somministrazione del vaccino Astrazeneca autorizzato dalle competenti autorità Italiane: trattasi di danno ormai riconosciuto dalla Giurisprudenza da svariati anni in particolare a seguito del noto “caso Seveso” del 1976 (ove il danno morale lamentato da soggetti che provino in concreto attraverso adeguata certificazione medico specialistica con accertamenti sanitari ripetuti nel tempo di avere subito un turbamento psichico di natura transitoria a causa dell’esposizione a sostanze inquinanti è stato riconosciuto risarcibile autonomamente, anche in mancanza di una lesione all’integrità psico-fisica accertata o di altro evento produttivo di danno patrimoniale – Cassazione n. 2515 del 21 febbraio 2002). Tale danno potrà forfettariamente quantificarsi nella misura di euro 10.000.
B) Il risarcimento del danno non patrimoniale-biologico, danno permanente o temporaneo, anche in termini di danno differenziale, riportato per essere stato sottoposto alla vaccinazione Astrazeneca, con riserva di indicazione e quantificazione specifica.
C) L’indennizzo previsto dalla Legge 201/92 a carico dello Stato per essere stato sottoposto a vaccinazione da cui è derivala la menomazione psicofisica permanente da valutarsi e quantificarsi nel prosieguo (da indicare qualora sussistente).