Oltre mille denunce contro G.Conte

Andris

Senior Member
Registrato
21 Febbraio 2019
Messaggi
34,777
Reaction score
10,600
non è affatto così

dal 23 febbraio in poi sono avvenute palesi violazioni che lo stesso governo in parte ha provato a sanare fino al 25 marzo,probabilmente qualche tecnico ministeriale ha iniziato a rendersi contro mentre l'avvocato del popolo dormiva beatamente,insomma fino ad un mese dopo ed è tutto da dimostrare il fatto che ci sia riuscito (molti avvocati e costituzionalisti dicono di no).

all'inizio dei cittadini hanno preso la denuncia penale senza che ci fosse alcun reato,nonostante in tv strombazzavano di non far uscire la gente di casa altrimenti avrebbero commesso un reato,e per Costituzione è escluso possa avvenire.
così i mascalzoni in piena emergenza hanno ben pensato di togliere il penale,cosa che non avrebbero mai potuto inserire e sarebbe decaduta dinanzi qualsiasi tribunale,ed aumentare la sanzione amministrativa per gli sprovveduti che la pagheranno senza far ricorso e le casse di qualche ente pubblico in affanno rimpinguate.

attentare alla Costituzione democratica è penale.

le vessazioni subite dai cittadini è penale con la libertà violata.

abuso d'ufficio commesso dal pubblico ufficiale è penale


la libertà di culto è intoccabile in Costituzione persino da una legge,figurati da un dpcm pseudoconnesso al decretino legge

la Costituzione impone esami e concorsi pubblici,mentre ci sono medici e infermieri buttati nei reparti neolaureati dal nulla.


e bada bene che questo è solo per Conte,poi stanno già arrivando le denunce per tutti gli amministratori locali "sceriffi" animati da protagonismo privo di qualunque raziocinio.

nessuna pietà per la politica,vanno portati a processo tutti quanti.


p.s.

quando finiranno le terapie intensive negli ospedali ci vorranno le carriole intere per portare le denunce di medici ed infermieri per le condizioni a cui sono stati costretti.
addirittura si sono permessi di buttare nella mischia pensionati che stanno morendo.
lo stesso vale per le famiglie delle vittime ancora sotto choc.
ora non hanno la tranquillità per organizzarsi bene,ma il tempo è galantuomo e verranno presi tutti con le buone o con le cattive.
 
Registrato
23 Giugno 2018
Messaggi
9,986
Reaction score
5,906
non è affatto così

dal 23 febbraio in poi sono avvenute palesi violazioni che lo stesso governo in parte ha provato a sanare fino al 25 marzo,probabilmente qualche tecnico ministeriale ha iniziato a rendersi contro mentre l'avvocato del popolo dormiva beatamente,insomma fino ad un mese dopo ed è tutto da dimostrare il fatto che ci sia riuscito (molti avvocati e costituzionalisti dicono di no).

all'inizio dei cittadini hanno preso la denuncia penale senza che ci fosse alcun reato,nonostante in tv strombazzavano di non far uscire la gente di casa altrimenti avrebbero commesso un reato,e per Costituzione è escluso possa avvenire.
così i mascalzoni in piena emergenza hanno ben pensato di togliere il penale,cosa che non avrebbero mai potuto inserire e sarebbe decaduta dinanzi qualsiasi tribunale,ed aumentare la sanzione amministrativa per gli sprovveduti che la pagheranno senza far ricorso e le casse di qualche ente pubblico in affanno rimpinguate.

attentare alla Costituzione democratica è penale.

le vessazioni subite dai cittadini è penale con la libertà violata.

abuso d'ufficio commesso dal pubblico ufficiale è penale


la libertà di culto è intoccabile in Costituzione persino da una legge,figurati da un dpcm pseudoconnesso al decretino legge

la Costituzione impone esami e concorsi pubblici,mentre ci sono medici e infermieri buttati nei reparti neolaureati dal nulla.


e bada bene che questo è solo per Conte,poi stanno già arrivando le denunce per tutti gli amministratori locali "sceriffi" animati da protagonismo privo di qualunque raziocinio.

nessuna pietà per la politica,vanno portati a processo tutti quanti.


p.s.

quando finiranno le terapie intensive negli ospedali ci vorranno le carriole intere per portare le denunce di medici ed infermieri per le condizioni a cui sono stati costretti.
addirittura si sono permessi di buttare nella mischia pensionati che stanno morendo.
lo stesso vale per le famiglie delle vittime ancora sotto choc.
ora non hanno la tranquillità per organizzarsi bene,ma il tempo è galantuomo e verranno presi tutti con le buone o con le cattive.
Ti rispondo per l'ultima volta sull'argomento perché se insisti vuol dire che vuoi per forza tenere il punto e non avrebbe senso che continuassi a risponderti.
C'è una legge dello Stato, la legge numero 13 del 2020 che dà copertura legislativa ai vari provvedimenti amministrativi che sono stati presi:
Art 1
"Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19... le autorita' competenti, con le modalita' previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica".
Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:
a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;
b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attivita' formative svolte a distanza;
e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
g) sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale;
h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorita' sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
j) chiusura di tutte le attivita' commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita';
k) chiusura o limitazione dell'attivita' degli uffici pubblici, degli esercenti attivita' di pubblica utilita' e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;
l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessita' sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorita' competente;
m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonche' di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3;
n) sospensione delle attivita' lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilita' e di quelle che possono essere svolte in modalita' domiciliare;
o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attivita' lavorative nel comune o nell'area interessata nonche' delle attivita' lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalita' di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

Art 2
Le autorita' competenti, con le modalita' previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1.

Art 3
1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonche' i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.

Si tratta di legge legittima? Boh, io non ho le competenze per dirlo. Quel che è certo è che non è reato emanare una legge incostituzionale ed applicarla. Se no avremmo le galere piene di parlamentari e presidenti della repubblica.
 
Registrato
11 Agosto 2012
Messaggi
5,903
Reaction score
715
Ti rispondo per l'ultima volta sull'argomento perché se insisti vuol dire che vuoi per forza tenere il punto e non avrebbe senso che continuassi a risponderti.
C'è una legge dello Stato, la legge numero 13 del 2020 che dà copertura legislativa ai vari provvedimenti amministrativi che sono stati presi:
Art 1
"Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19... le autorita' competenti, con le modalita' previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica".
Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:
a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;
b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attivita' formative svolte a distanza;
e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
g) sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale;
h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorita' sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
j) chiusura di tutte le attivita' commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita';
k) chiusura o limitazione dell'attivita' degli uffici pubblici, degli esercenti attivita' di pubblica utilita' e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;
l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessita' sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorita' competente;
m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonche' di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3;
n) sospensione delle attivita' lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilita' e di quelle che possono essere svolte in modalita' domiciliare;
o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attivita' lavorative nel comune o nell'area interessata nonche' delle attivita' lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalita' di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

Art 2
Le autorita' competenti, con le modalita' previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1.

Art 3
1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonche' i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.

Si tratta di legge legittima? Boh, io non ho le competenze per dirlo. Quel che è certo è che non è reato emanare una legge incostituzionale ed applicarla. Se no avremmo le galere piene di parlamentari e presidenti della repubblica.

Ma mi sembrava abbastabza logico che in questo contesto, nell esercizio delle loro funzioni, non verranno mai accusati di nulla. Ma su. Lasciamolo credere alla fazione di “ribelli verso le Leggi anti covid”, ne hanno il diritto se preferiscono.
 

Clarenzio

Senior Member
Registrato
16 Luglio 2015
Messaggi
16,905
Reaction score
2,151
Per decenni avete tollerato qualunque abominio dell’ imperatore di Arcore, però, che fegato.

Va bene odiare il governo, ma arrivare a odiare a tal punto una persona (con i mile difetti che ha dimostrato eh, sia chiaro) a causa di provvedimenti straordinari presi nei confronti di un emergenza mondiale che sarà scritta sui libri di storia è davvero troppo a mia opinione.

A qualcuno qui la quarantena ha fatto davvero male al cervello.

La “ class action” (class per dire poi dati i numeri... 1000-2000 che sia, 4 gatti) contro i provvedimenti anti coronavirus mi mancava. Sembrano quelli che vengono fermati e dicono di non accettare le norme perché si son auto creati un regno nel giardino di casa di cui sono re che non fa parte dell Italia.

Odiamo Conte per mille motivi, Va benissimo... denunciarlo a caso perche sta reagendo in un modo prudente ad una pandemia, mi sembra na roba che lascia il tempo che trova...

In ogni caso tra qualche mese non si sentirá piu niente a riguardo.

Sono d'accordo.
 
Registrato
8 Febbraio 2019
Messaggi
16,341
Reaction score
8,553
non appoggerò mai un governo che ha reso obbligatoria una autocertificazione e multe per attuare la quarantena, calpenstando ogni diritto costituzionale dell'individuo. e sia chiaro, sono strafavorevole al lockdown, ma sul modello centro-nord europeo che mai si sognerebbero di fare quello che ha fatto Mussolini 2.0. in Italia
 
Alto
head>