Art. 22 bis
Disposizioni per la onorabilità
1. Non possono assumere la carica di dirigente di società o di associazione (art. 21, 1° comma,
N.O.I.F.), e l'incarico di collaboratore nella gestione sportiva delle stesse (art. 22, 1° comma,
N.O.I.F.), e se già in carica decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.
2382 c.c. (interdetti, inabilitati, falliti e condannati a pena che comporta l'interdizione dai
pubblici uffici, anche temporanea, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi) nonché coloro
che siano stati o vengano condannati con sentenza passata in giudicato per i delitti previsti
dalle seguenti leggi:
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e segue un elenco di articoli del codice penale e leggi penali.