Festa scudetto: multe per Milan e giocatori.

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Comunicato FIGC

A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), quattro calciatori del Milan (Theo Hernandez, Krunic, Maignan e Tonali) sono stati sanzionati per la violazione dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere in occasione dei festeggiamenti per la vittoria del campionato di Serie A.

Krunic è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro, mentre Theo Hernandez, Maignan e Tonali con un’ammenda di 4.000 euro. Anche il Milan è stato sanzionato per responsabilità oggettiva con un’ammenda di 12.000 euro.

Queste le motivazioni:

- THEO BERNARD FRANÇOIS HERNANDEZ, calciatore tesserato per la società A.C. MILAN S.p.A all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per avere, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN, per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, reiteratamente intonato verso e con i tifosi festanti, anche mediante l’ausilio di un microfono atto ad amplificarne la voce, un coro offensivo, volgare e triviale rivolto nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e dei suoi tifosi, per esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A.;

- RADE KRUNIC, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver in concorso tra di loro, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e i suoi tifosi, per aver reiteratamente intonato verso e con i tifosi festanti un coro offensivo, volgare e triviale rivolto nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e dei suoi tifosi;

- PETERSON MAIGNAN, all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la società A.C. MILAN S.p.A., violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN, per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e i suoi tifosi;

- ALESSANDRO TONALI, calciatore tesserato per la società A.C. MILAN S.p.A all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, indossato una maglietta avente sovraimpressa in bella mostra una frase dal contenuto grandemente offensivo, volgare e triviale rivolta nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e, per l’effetto, dei suoi tifosi;

- A.C. MILAN S.P.A, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata".
 
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Comunicato FIGC

A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), quattro calciatori del Milan (Theo Hernandez, Krunic, Maignan e Tonali) sono stati sanzionati per la violazione dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere in occasione dei festeggiamenti per la vittoria del campionato di Serie A.

Krunic è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro, mentre Theo Hernandez, Maignan e Tonali con un’ammenda di 4.000 euro. Anche il Milan è stato sanzionato per responsabilità oggettiva con un’ammenda di 12.000 euro.

Queste le motivazioni:

- THEO BERNARD FRANÇOIS HERNANDEZ, calciatore tesserato per la società A.C. MILAN S.p.A all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per avere, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN, per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, reiteratamente intonato verso e con i tifosi festanti, anche mediante l’ausilio di un microfono atto ad amplificarne la voce, un coro offensivo, volgare e triviale rivolto nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e dei suoi tifosi, per esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A.;

- RADE KRUNIC, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver in concorso tra di loro, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e i suoi tifosi, per aver reiteratamente intonato verso e con i tifosi festanti un coro offensivo, volgare e triviale rivolto nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e dei suoi tifosi;

- PETERSON MAIGNAN, all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la società A.C. MILAN S.p.A., violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN, per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e i suoi tifosi;

- ALESSANDRO TONALI, calciatore tesserato per la società A.C. MILAN S.p.A all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, indossato una maglietta avente sovraimpressa in bella mostra una frase dal contenuto grandemente offensivo, volgare e triviale rivolta nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e, per l’effetto, dei suoi tifosi;

- A.C. MILAN S.P.A, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata".
Vi prego, aggiungete la reaction clown. In questi casi sarebbe utilissima!
 

Swaitak

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A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), quattro calciatori del Milan (Theo Hernandez, Krunic, Maignan e Tonali) sono stati sanzionati per la violazione dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere in occasione dei festeggiamenti per la vittoria del campionato di Serie A.

Krunic è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro, mentre Theo Hernandez, Maignan e Tonali con un’ammenda di 4.000 euro. Anche il Milan è stato sanzionato per responsabilità oggettiva con un’ammenda di 12.000 euro.

Queste le motivazioni:

- THEO BERNARD FRANÇOIS HERNANDEZ, calciatore tesserato per la società A.C. MILAN S.p.A all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per avere, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN, per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, reiteratamente intonato verso e con i tifosi festanti, anche mediante l’ausilio di un microfono atto ad amplificarne la voce, un coro offensivo, volgare e triviale rivolto nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e dei suoi tifosi, per esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A.;

- RADE KRUNIC, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver in concorso tra di loro, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e i suoi tifosi, per aver reiteratamente intonato verso e con i tifosi festanti un coro offensivo, volgare e triviale rivolto nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e dei suoi tifosi;

- PETERSON MAIGNAN, all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la società A.C. MILAN S.p.A., violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN, per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e i suoi tifosi;

- ALESSANDRO TONALI, calciatore tesserato per la società A.C. MILAN S.p.A all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, indossato una maglietta avente sovraimpressa in bella mostra una frase dal contenuto grandemente offensivo, volgare e triviale rivolta nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e, per l’effetto, dei suoi tifosi;

- A.C. MILAN S.P.A, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata".
Ibra l'ha fatta franca :ROFLMAO:
 
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A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), quattro calciatori del Milan (Theo Hernandez, Krunic, Maignan e Tonali) sono stati sanzionati per la violazione dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere in occasione dei festeggiamenti per la vittoria del campionato di Serie A.

Krunic è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro, mentre Theo Hernandez, Maignan e Tonali con un’ammenda di 4.000 euro. Anche il Milan è stato sanzionato per responsabilità oggettiva con un’ammenda di 12.000 euro.

Queste le motivazioni:

- THEO BERNARD FRANÇOIS HERNANDEZ, calciatore tesserato per la società A.C. MILAN S.p.A all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per avere, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN, per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, reiteratamente intonato verso e con i tifosi festanti, anche mediante l’ausilio di un microfono atto ad amplificarne la voce, un coro offensivo, volgare e triviale rivolto nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e dei suoi tifosi, per esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A.;

- RADE KRUNIC, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver in concorso tra di loro, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e i suoi tifosi, per aver reiteratamente intonato verso e con i tifosi festanti un coro offensivo, volgare e triviale rivolto nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e dei suoi tifosi;

- PETERSON MAIGNAN, all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la società A.C. MILAN S.p.A., violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN, per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e i suoi tifosi;

- ALESSANDRO TONALI, calciatore tesserato per la società A.C. MILAN S.p.A all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, indossato una maglietta avente sovraimpressa in bella mostra una frase dal contenuto grandemente offensivo, volgare e triviale rivolta nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e, per l’effetto, dei suoi tifosi;

- A.C. MILAN S.P.A, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata".
Questo è il potere del guercio. Oltre che ingiocabili pure permalosi. A parti invertite dubito avrebbero fatto delle multe. Questa è l'Italia signori.
 
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A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), quattro calciatori del Milan (Theo Hernandez, Krunic, Maignan e Tonali) sono stati sanzionati per la violazione dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere in occasione dei festeggiamenti per la vittoria del campionato di Serie A.

Krunic è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro, mentre Theo Hernandez, Maignan e Tonali con un’ammenda di 4.000 euro. Anche il Milan è stato sanzionato per responsabilità oggettiva con un’ammenda di 12.000 euro.

Queste le motivazioni:

- THEO BERNARD FRANÇOIS HERNANDEZ, calciatore tesserato per la società A.C. MILAN S.p.A all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per avere, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN, per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, reiteratamente intonato verso e con i tifosi festanti, anche mediante l’ausilio di un microfono atto ad amplificarne la voce, un coro offensivo, volgare e triviale rivolto nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e dei suoi tifosi, per esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A.;

- RADE KRUNIC, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver in concorso tra di loro, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e i suoi tifosi, per aver reiteratamente intonato verso e con i tifosi festanti un coro offensivo, volgare e triviale rivolto nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e dei suoi tifosi;

- PETERSON MAIGNAN, all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la società A.C. MILAN S.p.A., violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN, per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e i suoi tifosi;

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E a Bakayoko che per sbaglio ha cantato " CHI NON SALTA ROSSONERO E' " non gli hanno dato superbonus?
 
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Krunic è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro, mentre Theo Hernandez, Maignan e Tonali con un’ammenda di 4.000 euro. Anche il Milan è stato sanzionato per responsabilità oggettiva con un’ammenda di 12.000 euro.

Queste le motivazioni:

- THEO BERNARD FRANÇOIS HERNANDEZ, calciatore tesserato per la società A.C. MILAN S.p.A all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per avere, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN, per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, reiteratamente intonato verso e con i tifosi festanti, anche mediante l’ausilio di un microfono atto ad amplificarne la voce, un coro offensivo, volgare e triviale rivolto nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e dei suoi tifosi, per esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A.;

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- PETERSON MAIGNAN, all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la società A.C. MILAN S.p.A., violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN, per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e i suoi tifosi;

- ALESSANDRO TONALI, calciatore tesserato per la società A.C. MILAN S.p.A all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, indossato una maglietta avente sovraimpressa in bella mostra una frase dal contenuto grandemente offensivo, volgare e triviale rivolta nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e, per l’effetto, dei suoi tifosi;

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Non è colpa dei milanisti se gli altri sono abituati a ficcarsi i trofei vinti nel didietro :troll:
 

MagicBox

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E ma che brutto carattere…Permalosoni…

ma quanto ha dato fastidio questo scudetto??
 

Blu71

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Comunicato FIGC

A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), quattro calciatori del Milan (Theo Hernandez, Krunic, Maignan e Tonali) sono stati sanzionati per la violazione dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere in occasione dei festeggiamenti per la vittoria del campionato di Serie A.

Krunic è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro, mentre Theo Hernandez, Maignan e Tonali con un’ammenda di 4.000 euro. Anche il Milan è stato sanzionato per responsabilità oggettiva con un’ammenda di 12.000 euro.

Queste le motivazioni:

- THEO BERNARD FRANÇOIS HERNANDEZ, calciatore tesserato per la società A.C. MILAN S.p.A all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per avere, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN, per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, reiteratamente intonato verso e con i tifosi festanti, anche mediante l’ausilio di un microfono atto ad amplificarne la voce, un coro offensivo, volgare e triviale rivolto nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e dei suoi tifosi, per esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A.;

- RADE KRUNIC, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver in concorso tra di loro, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e i suoi tifosi, per aver reiteratamente intonato verso e con i tifosi festanti un coro offensivo, volgare e triviale rivolto nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e dei suoi tifosi;

- PETERSON MAIGNAN, all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la società A.C. MILAN S.p.A., violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN, per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e i suoi tifosi;

- ALESSANDRO TONALI, calciatore tesserato per la società A.C. MILAN S.p.A all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, indossato una maglietta avente sovraimpressa in bella mostra una frase dal contenuto grandemente offensivo, volgare e triviale rivolta nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e, per l’effetto, dei suoi tifosi;

- A.C. MILAN S.P.A, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata".

Nessuna sanzione per aver vinto il Campionato senza permesso?
 

darden

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Comunicato FIGC

A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), quattro calciatori del Milan (Theo Hernandez, Krunic, Maignan e Tonali) sono stati sanzionati per la violazione dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere in occasione dei festeggiamenti per la vittoria del campionato di Serie A.

Krunic è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro, mentre Theo Hernandez, Maignan e Tonali con un’ammenda di 4.000 euro. Anche il Milan è stato sanzionato per responsabilità oggettiva con un’ammenda di 12.000 euro.

Queste le motivazioni:

- THEO BERNARD FRANÇOIS HERNANDEZ, calciatore tesserato per la società A.C. MILAN S.p.A all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per avere, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN, per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, reiteratamente intonato verso e con i tifosi festanti, anche mediante l’ausilio di un microfono atto ad amplificarne la voce, un coro offensivo, volgare e triviale rivolto nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e dei suoi tifosi, per esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A.;

- RADE KRUNIC, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver in concorso tra di loro, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e i suoi tifosi, per aver reiteratamente intonato verso e con i tifosi festanti un coro offensivo, volgare e triviale rivolto nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e dei suoi tifosi;

- PETERSON MAIGNAN, all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la società A.C. MILAN S.p.A., violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN, per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e i suoi tifosi;

- ALESSANDRO TONALI, calciatore tesserato per la società A.C. MILAN S.p.A all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, indossato una maglietta avente sovraimpressa in bella mostra una frase dal contenuto grandemente offensivo, volgare e triviale rivolta nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e, per l’effetto, dei suoi tifosi;

- A.C. MILAN S.P.A, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata".

Probabilmente credo che spendano molto di più per divertirsi nel tempo libero, quindi ci stà che abbiano speso questa multa per divertirsi :p
 
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