Festa scudetto: multe per Milan e giocatori.

alexpozzi90

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Che roba ridicola, praticamente certificano che il sistema sia marcio e da buttare: ma le indagini serie che fine fanno?
 
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Comunicato FIGC

A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), quattro calciatori del Milan (Theo Hernandez, Krunic, Maignan e Tonali) sono stati sanzionati per la violazione dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere in occasione dei festeggiamenti per la vittoria del campionato di Serie A.

Krunic è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro, mentre Theo Hernandez, Maignan e Tonali con un’ammenda di 4.000 euro. Anche il Milan è stato sanzionato per responsabilità oggettiva con un’ammenda di 12.000 euro.

Queste le motivazioni:

- THEO BERNARD FRANÇOIS HERNANDEZ, calciatore tesserato per la società A.C. MILAN S.p.A all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per avere, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN, per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, reiteratamente intonato verso e con i tifosi festanti, anche mediante l’ausilio di un microfono atto ad amplificarne la voce, un coro offensivo, volgare e triviale rivolto nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e dei suoi tifosi, per esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A.;

- RADE KRUNIC, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver in concorso tra di loro, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e i suoi tifosi, per aver reiteratamente intonato verso e con i tifosi festanti un coro offensivo, volgare e triviale rivolto nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e dei suoi tifosi;

- PETERSON MAIGNAN, all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la società A.C. MILAN S.p.A., violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN, per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e i suoi tifosi;

- ALESSANDRO TONALI, calciatore tesserato per la società A.C. MILAN S.p.A all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, indossato una maglietta avente sovraimpressa in bella mostra una frase dal contenuto grandemente offensivo, volgare e triviale rivolta nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e, per l’effetto, dei suoi tifosi;

- A.C. MILAN S.P.A, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata".
Ok che sono cifre che a loro fanno il solletico ma non mi ricordo provvedimenti simili in precedenza.
Quanto rosicano.

Mi sorprende che Ibra non sia stato menzionato, dal mio punto di vista è stato il più "cattivo"
 

Blu71

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Ok che sono cifre che a loro fanno il solletico ma non mi ricordo provvedimenti simili in precedenza.
Quanto rosicano.

Mi sorprende che Ibra non sia stato menzionato, dal mio punto di vista è stato il più "cattivo"

Ibra verrà sanzionato a parte per aver offeso il turco :asd:
 

alexpozzi90

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È andata bene. Potevano anche decidere per la lapidazione in piazza Duomo a cura degli interi offesi :asd:
No, ma veramente, siamo a livello da teatro dell'assurdo, solo che qui fanno pure sul serio. L'indagine sulla Roma per robe simili post Conference avrà lo stesso finale o no? Chi lo sa...
 
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Comunicato FIGC

A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), quattro calciatori del Milan (Theo Hernandez, Krunic, Maignan e Tonali) sono stati sanzionati per la violazione dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere in occasione dei festeggiamenti per la vittoria del campionato di Serie A.

Krunic è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro, mentre Theo Hernandez, Maignan e Tonali con un’ammenda di 4.000 euro. Anche il Milan è stato sanzionato per responsabilità oggettiva con un’ammenda di 12.000 euro.

Queste le motivazioni:

- THEO BERNARD FRANÇOIS HERNANDEZ, calciatore tesserato per la società A.C. MILAN S.p.A all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per avere, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN, per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, reiteratamente intonato verso e con i tifosi festanti, anche mediante l’ausilio di un microfono atto ad amplificarne la voce, un coro offensivo, volgare e triviale rivolto nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e dei suoi tifosi, per esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A.;

- RADE KRUNIC, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver in concorso tra di loro, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e i suoi tifosi, per aver reiteratamente intonato verso e con i tifosi festanti un coro offensivo, volgare e triviale rivolto nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e dei suoi tifosi;

- PETERSON MAIGNAN, all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la società A.C. MILAN S.p.A., violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN, per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e i suoi tifosi;

- ALESSANDRO TONALI, calciatore tesserato per la società A.C. MILAN S.p.A all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, indossato una maglietta avente sovraimpressa in bella mostra una frase dal contenuto grandemente offensivo, volgare e triviale rivolta nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e, per l’effetto, dei suoi tifosi;

- A.C. MILAN S.P.A, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata".
Gravina vedo che ha iniziato a dare una pulizia per non centrare la qualificazione nemmeno al prossimo mondiale.
Ottimo.
 

Raryof

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-Rafael Alexandre da Conceição de Azevedo y De La Coronilla Leão, calciatore tesserato per la società A.C. MILAN S.p.A all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 666, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver, durante l'annata calcistica 2021/2022 stuprato ben 7 squadre di Serie A nella parte finale del girone di ritorno, a bordo di un razzo ipersonico putiniano che gli ha permesso di violare ripetutamente le intere difese avversarie e fatto inorridire la NATO, stuprato in bella mostra ogni terzino che gli capitava a tiro con giocate dal contenuto grandemente offensivo per chi lotta per la giustizia sportiva italiana e gobbiana, Rafael rimane il colpevole numero 1, il giocatore capace di aizzare ardentemente i tifosi contro la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. colpevole a modo suo di aver festeggiato in maniera spropositata trofei dal valore infimo, il portoghese, in aggiunta, dovrà risarcire l'autista del pullman dell'Inter che durante i festeggiamenti ha rischiato di cappottare dopo aver passato giustamente col rosso, importo stimato 1 mln di € che il buon autista devolverà in beneficienza per il mercato dell'Inter.
Rafael sarà costretto a pagare un'altra multa pari agli introiti derivanti dallo scudetto, circa 30 mln di € che verranno tolti dal mercato del Milan.
 

Milanforever26

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A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), quattro calciatori del Milan (Theo Hernandez, Krunic, Maignan e Tonali) sono stati sanzionati per la violazione dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere in occasione dei festeggiamenti per la vittoria del campionato di Serie A.

Krunic è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro, mentre Theo Hernandez, Maignan e Tonali con un’ammenda di 4.000 euro. Anche il Milan è stato sanzionato per responsabilità oggettiva con un’ammenda di 12.000 euro.

Queste le motivazioni:

- THEO BERNARD FRANÇOIS HERNANDEZ, calciatore tesserato per la società A.C. MILAN S.p.A all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per avere, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN, per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, reiteratamente intonato verso e con i tifosi festanti, anche mediante l’ausilio di un microfono atto ad amplificarne la voce, un coro offensivo, volgare e triviale rivolto nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e dei suoi tifosi, per esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A.;

- RADE KRUNIC, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver in concorso tra di loro, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e i suoi tifosi, per aver reiteratamente intonato verso e con i tifosi festanti un coro offensivo, volgare e triviale rivolto nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e dei suoi tifosi;

- PETERSON MAIGNAN, all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la società A.C. MILAN S.p.A., violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN, per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e i suoi tifosi;

- ALESSANDRO TONALI, calciatore tesserato per la società A.C. MILAN S.p.A all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, indossato una maglietta avente sovraimpressa in bella mostra una frase dal contenuto grandemente offensivo, volgare e triviale rivolta nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e, per l’effetto, dei suoi tifosi;

- A.C. MILAN S.P.A, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata".
In effetti gli va dato ragione dai, le motivazioni sono più che valide, anzi mi sento pure di aggiungere una nota a margine

Inter m3rd4!!
Interisti m3rd3!!
Marotta attaccati a sto c4zz0!!
 
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