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Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dai comitati riguardante il vincolo sul secondo anello dello stadio San Siro, noto anche come Stadio Meazza.
Il TAR ha ritenuto non implausibile il giudizio della Soprintendenza, che ha individuato nel verbale di collaudo del 1955 la data di riferimento per calcolare i 70 anni necessari per l'applicazione del vincolo.
Il tribunale ha anche considerato non sussistente il 'periculum in mora', dato che la demolizione dello stadio non avverrà prima del 2030, come indicato dalle parti resistenti.
La vertenza proseguirà nel merito, ma appare improbabile che il TAR cambi idea, data la giurisprudenza esistente che privilegia la discrezionalità tecnica delle autorità competenti.
Restano sullo sfondo altre questioni, come l'esposto alla Corte dei Conti e gli accordi economici con i club, oltre alla volontà politica di portare avanti il progetto.
Il TAR ha ritenuto non implausibile il giudizio della Soprintendenza, che ha individuato nel verbale di collaudo del 1955 la data di riferimento per calcolare i 70 anni necessari per l'applicazione del vincolo.
Il tribunale ha anche considerato non sussistente il 'periculum in mora', dato che la demolizione dello stadio non avverrà prima del 2030, come indicato dalle parti resistenti.
La vertenza proseguirà nel merito, ma appare improbabile che il TAR cambi idea, data la giurisprudenza esistente che privilegia la discrezionalità tecnica delle autorità competenti.
Restano sullo sfondo altre questioni, come l'esposto alla Corte dei Conti e gli accordi economici con i club, oltre alla volontà politica di portare avanti il progetto.