AllanX
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Bene. Quanto alla presunta rilevanza del pegno di Elliott su questo aumento di capitale sociale e la inesistente mora di Li al versamento dei decimi mancanti, essa è inesistente. Il comma 2° dell'art. 2352 c.c. disciplina l'ipotesi di aumento del capitale sociale a pagamento, nel qual caso al titolare della partecipazione sottoposta al vincolo spettano, tanto l’esercizio del diritto d’opzione, quanto le azioni in base alle stesse sottoscritte (art. 2352, 2° comma, c.c.), permanendo il vincolo solo sulle azioni di "vecchia" emissione. Solo nella diversa ipotesi di aumento gratuito del capitale, il pegno si estende automaticamente alle azioni assegnate gratuitamente ai soci (art. 2352, 3° comma, c.c.). Ribadiamo quanto detto in precedenza in altro post, la escussione del pegno non attribuisce al creditore pignoratizio la proprietà delle azioni oggetto di vincolo. In base alla disciplina generale stabilita dal Codice Civile, il creditore pignoratizio, al fine di realizzare la propria pretesa creditoria, può richiedere al tribunale la vendita delle azioni sottoposte a pegno sino alla concorrenza del debito; oppure, richiedere al tribunale competente l'assegnazione delle azioni in pagamento, sino alla concorrenza del debito, previo espletamento di una stima da effettuarsi con perizia svolta da perito nominato dal tribunale medesimo (artt. 2796 ss., c.c.). Nessuna attribuzione in proprietà, quindi, solo il diritto, proprio di qualunque creditore titolato, di far vendere dal Tribunale a terzi le azioni, e di soddisfarsi del ricavato fino a concorrenza del proprio credito. Se, ad esempio, le azioni valgono 700, si vende una tranche fino al controvalore nominale di esse concorrente al soddisfacimento del credito di Ellliott/Blue Skye, ipotizziamo 350 milioni di euro. Il resto delle azioni è invenduto per capienza del venduto, e restituito a Mr. Li. Ciò vale, ovviamente, anche per l'ipotesi di scelta del creditore di farsi assegnare direttamente la proprietà delle azioni impegnate e pignorate fino al valore concorrente al soddisfacimento del proprio credito. Se diversi advisors internazionali, incaricati dalle parti contrattuali, appena sei mesi fa hanno valutato 500 e passa milioni di euro il capitale in mano a Mr. Li, è difficile che un perito del tribunale lo deprezzi di colpo di quasi il cinquanta per cento del valore, a fronte peraltro di una situazione economica, patrimoniale e finanziaria del club nettamente migliorata nel frattempo. Questi i fatti, e le norme che li disciplinano, misteriosamente sconosciute ai giornalisti di Repubblica.![]()
Su queste basi, stando realmente così le cose ed escludendo clausole nascoste, mi viene da pensare: possibile che la storia che finiremo COMPLETAMENTE nelle mani del fondo Elliot sia solo una bufala, in quanto, qualora mr. Li non riuscisse a ripagare il debito, Elliot diverrebbe proprietaria soltanto di UNA PARTE delle azioni del Milan?