La continuità aziendale viene qui declinata come continuità soggettiva dell'azionariato dei clubs rispetto ad impegni assunti con un soggetto esterno al loro patto sociale, la Uefa, in vigenza di tali impegni, nella specie il settlement agreement, di durata triennale o quadriennale che siano. Fosse così, si assumerebbe che la Uefa ponga quale condizione di questo agreement che gli azionisti, che compongono la compagine societaria al momento della sottoscrizione dell'accordo, non cedano quote di controllo della società per tutta la durata dell'accordo, perché diversamente vi sarebbe incertezza sulla volontà dei nuovi azionisti di controllo di rispettare gli impegni assunti da Uefa con i precedenti azionisti. Siffatta limitazione della libertà degli azionisti di compravendita di quote di società di diritto privato, tuttavia, palesemente contrasta con i principi di libertà di impresa e di autonomia negoziale, stabiliti da ordinamenti costituzionali di Stati, codificazioni legislative interne, norme di trattati internazionali, norme di Federazioni sovranazionali, tra cui la Uefa stessa, norme di diritto internazionale generale e privato, prassi unanimemente riconosciute. La continuità aziendale è tecnica di contabilità aziendale e di formazione dei bilanci, riconosciuta nel diritto fallimentare ed in economia aziendale, che è del tutto aliena a questa singolare, ed inedita, qualificazione giuridica. La Uefa vorrà motivare le proprie decisioni con argomenti di ben diverso tenore, il Tribunale di Losanna, giurisdizione indipendente dalla Uefa che decide secondo diritto e non secondo opportunità, non accetterà divagazioni fuori dal seminato dell'ordinamento positivo vigente.