Come riportato da Repubblica in edicola oggi, 21 giugno 2018, la sentenza della Uefa arriverà solo lunedì. I tempi per il TAS, dunque, saranno molto ristretti. Ed il Milan difficilmente potrà portare novità degne di nota in vista del ricorso al medesimo TAS di Losanna. L'oggetto della contestazione del club rossonero potrebbe essere la correttezza del procedimento portato avanti dal Club Control Financial Body della Uefa.
Purtroppo non ci sono precedenti presso il TAS riguardanti squadre escluse per violazione del break even (la Dynamo a quanto pare non ha fatto appello).
Tuttavia c'è un interessante precedente che riguarda il Bursaspor relativamente ai debiti scaduti (caso ancora più grave) in cui il TAS sostiene che
la squalifica comminata dalla UEFA (esclusione dalle coppe senza condizionale) è sproporzionata rispetto alla violazione commessa e ai precedenti casi esaminati. Questo in virtù dei fatti allegati dall'appellante e anche del cambio di regole in corso. Quindi il TAS riforma la sentenza della UEFA, inserendo la sospensiva che invece la UEFA non aveva concesso.
"In view of the foregoing facts, the specific circumstances of this case and given the fact that the breach of Article 65 UEFA CL&FFP Regulations occurred during a transitional period between old and new rules, the Panel is of the view that the Appellant has proved that the sanction imposed in the Appeal Decision is disproportionate to the offence, and that the assessment of the UEFA Appeals Body diverted from previous and/or other decisions of similar facts and circumstances. The Panel has therefore justifiable grounds for modifying the sanctions imposed in the Appeal Decision.
145. The Panel concurs with the considerations of the UEFA CDB to give the Appellant a chance and to exclude the Appellant from one UEFA club competition for which it qualifies in the next four seasons, which exclusion is suspended for a probationary period of three years, because “It would be disproportionate for this exclusion not to be suspended for a probationary period, in comparison with other cases”
Questo fa capire che il TAS ritiene molto importante l'equità di giudizio e non tollera che casi analoghi vengano trattati in modo differente.
I precedenti che possiamo invocare sono, appunto, i casi di Inter e Roma ai quali è stato concesso il SA, malgrado avessero deficit aggregati pesanti. Insistere con la scadenza del debito di ottobre sarebbe una mossa sbagliata perché 1) non è un debito scaduto, 2) è ultra garantito e 3) la modifica della compagine azionaria non ha nulla a che vedere con la continuità aziendale. E anche qui c'è il caso dei cugini, che in regime di SA hanno modificato l'azionariato con l'ingresso di Suning.
Continuare a ripetere che il problema è il rifinanziamento e che non è garantita la continuità aziendale, è un offesa all'intelligenza prima ancora che alle regole e alle società che revisionano i bilanci che non hanno mai dato semaforo rosso. E non potrebbe essere diversamente, altrimenti non potremmo nemmeno giocare in Serie A visto che i requisiti per disputare il campionato sono praticamente identici. Anzi, ancora più stringenti.