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GDS: non sarà la Procura generale della Cassazione a decidere se il processo ai vertici della Juventus (il club più altri 12 indagati, tra cui ci sono Agnelli, Nedved, Arrivabene e l’ex Paratici) si svolgerà a Torino, come chiedono i pm dell’inchiesta Prisma, oppure a Milano o in alternativa a Roma, come vorrebbe la difesa. Sulla competenza territoriale, ossia quale tribunale dovrà valutare l’esistenza dei reati contestati (diffusione di notizie false e manipolazione del mercato, false comunicazioni per società quotate in borsa, emissione di fatture false e ostacolo dell’esercizio delle funzioni dell’autorità di vigilanza) si esprimerà il Gup (Giudice dell’udienza preliminare). Quello della Procura generale della Cassazione, alla quale i legali degli indagati avevano presentato istanza lo scorso 28 novembre, in realtà non è un no ma un nulla di fatto, visto che ha dichiarato «inammissibile» per ragioni di procedura la richiesta della difesa. Due giorni dopo infatti il pool di magistrati che indaga sui conti della Juventus (Ciro Santoriello, Mario Bendoni e l’aggiunto Marco Gianoglio) aveva depositato la richiesta di rinvio a giudizio per gli indagati. Perciò, secondo la Procura generale della Cassazione, «la richiesta di trasmissione degli atti ad un diverso pubblico ministero, sollevata dalla difesa, resta preclusa dal sopravvenuto radicarsi della competenza del giudice che procede innanzi a cui potrà essere sollevata la relativa eccezione». Tradotto, essendo gli atti già sul tavolo del Gup, toccherà a lui prendere una decisione in occasione dell’udienza preliminare, che non è ancora stata fissata (non prima di febbraio probabilmente). In quella circostanza i legali della Juventus chiederanno nuovamente la trasmissione degli atti a Milano perché lì, con la «pubblicazione» dei comunicati di Borsa, si sarebbe concretizzato il reato di manipolazione del mercato. In subordine, sempre secondo gli avvocati, la competenza spetterebbe a Roma, luogo dove ha sede il server della società che dirama i comunicati. Per i pm invece «Torino è il luogo in cui si realizza la condotta di diffusione» e «l’operazione è irreversibile e il file immodificabile»
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