La casistica contempla la formula del contratto di compravendita, anche definitivo, e del closing differito, termine al quale collegare il pagamento del prezzo. Ciò accade quando, a seguito del completamento degli accertamenti da parte del venditore, quest'ultimo sia in grado di impegnarsi a trasferire le quote anche a fronte di un prezzo solo parzialmente ricevuto. Può darsi che nel caso di specie questa formula sia utilizzata allorché le parti abbiano constatato che il consenso all'operazione sia stato pienamente raggiunto benché condizionato ad autorizzazioni successive, come quelle statali ad esempio. Le parti dunque provvedono da subito al trasferimento delle quote ed alla costituzione dei corpi sociali, convenendo ad un momento successivo il versamento del prezzo, che, segnando la liberazione delle quote, identifica il closing. In questo modo, il compratore è subito impegnato nella gestione ordinaria della società compravenduta, ivi compreso il mercato. È comprensibile che questa fase di accertamento sia piuttosto delicata, perché il venditore vuole verificare la piena e definitiva esecuzione del contratto dalla controparte, prima di impegnarsi a trasferire immediatamente la proprietà delle quote senza ricevere in pari tempo, in tutto o in parte, il prezzo. Quando ciò accade il livello delle intese ormai è assoluto. Vedremo.