Come riportato da Il Fatto, chi non si attiene alle disposizioni emergenziali adottate a causa del Covid-19 rischia di andare incontro a varie sanzioni:
- 3 mesi di carcere o 206 euro di multa per chi effettua spostamenti non consentiti (in linea con l'articolo 650 del codice penale, che scatta a seguito di "inosservanza di un provvedimento di un Autorità");
- Nel caso in cui "l'evasione" dalla quarantena possa comportare un rischio concreto per la salute pubblica, si va incontro a sanzioni più gravi (articolo 452 del Codice penale, ovvero "delitto colposo contro la salute pubblica").
Tutto questo è esplicitato nella recente direttiva del Ministro dell'interno Lamorgese.
Azz. che pene severe.
Riporto il testo dell'art. 171 octies L. 633/1941 (visto che se ne era parlato) «Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l’emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità».