Il Re dell'Est
New member
- Registrato
- 14 Giugno 2013
- Messaggi
- 15,745
- Reaction score
- 160
Per chi fosse interessato, pubblico anche qui l'articolo che ho postato in mattinata sul blog:
E’ sempre stata sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ci aveva mai fatto caso fino ad oggi.
La garanzia più importante e, soprattutto, quella più sbrigativa con cui Elliott può rientrare dei soldi prestati a Mr Li è contenuta all’interno dell’art. 6.4 dello statuto della Rossoneri Sport Investment Lux, la società che controlla in prima battuta l’AC Milan:
6.4. In accordance with article 9 of the Luxembourg law dated 5 August 2005 in financial collateral arrangements, the voting rights attaching to the shares may be exercised by any person in favour of whom such shares have been pledged (the Pledgee) subject to and in accordance with the relevant pledge agreement. The Pledgee may, in accordance with the relevant pledge agreement, also exercise all rights of the relevant shareholder in relation to the convening of a meeting of shareholders or the adoption of shareholder resolutions, including, for the avoidance of doubt, the right to request the board of managers to convene a meeting of shareholders and to request items to be added to the agenda, and to propose and adopt resolutions in written form. Any such agreement between a shareholder, the Pledgee and the Company governing the above rights shall be given effect to by the Company. Once the Pledgee has elected to exercise the above rights, only the Pledgee shall be entitled to exercise or direct the exercise of the voting rights or any other rights attached to pledged shares in any way it deems fit, including the voting rights in respect of the appointment and/or removal of all the managers of the Company. For reference to a “Pledgee” in these Articles shall be deemed to include Project Redblack S.à r.l. and and any of its assignees, successors and transferees.
6.4 Conformemente all’articolo 9 della legge lussemburghese del 5 agosto 2005 in materia di accordi di garanzia finanziaria, i diritti di voto inerenti alle azioni possono essere esercitati da qualsiasi persona a favore di chi siano state promesse tali azioni (Pledgee) in conformità con il relativo contratto di pegno. Il Pledgee può inoltre, in conformità con il relativo contratto di pegno, esercitare tutti i diritti dell’azionista interessato in relazione alla convocazione di una riunione degli azionisti o l’adozione di deliberazioni assembleari, tra cui, a scanso di equivoci, il diritto di chiedere al consiglio di amministrazione di convocare un’assemblea degli azionisti e di richiedere argomenti da aggiungere all’ordine del giorno, e di proporre e adottare risoluzioni in forma scritta. Qualsiasi accordo di questo tipo tra un azionista, il Pledgee e la Società che regoli i diritti di cui sopra sarà dato effetto alla Società. Una volta che il Pledgee ha scelto di esercitare i diritti di cui sopra, solo il Pledgee avrà il diritto di esercitare o dirigere l’esercizio dei diritti di voto o di qualsiasi altro diritto collegato alle azioni costituite in pegno in qualsiasi modo lo ritenga opportuno, compresi i diritti di voto in relazione alla nomina e/o rimozione di tutti i dirigenti della Società. Ogni riferimento al “Pledgee” in questi articoli si intende rivolto a Project Redblack S.à r.l. e tutti i suoi assegnatari, successori e cessionari.
Continua qui: avvocatodeldiavoloblog.wordpress.com/2018/07/03/lautostrada-singer-ecco-lart-6-4-dello-statuto-di-rossoneri-sport-investment-lux/
E’ sempre stata sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ci aveva mai fatto caso fino ad oggi.
La garanzia più importante e, soprattutto, quella più sbrigativa con cui Elliott può rientrare dei soldi prestati a Mr Li è contenuta all’interno dell’art. 6.4 dello statuto della Rossoneri Sport Investment Lux, la società che controlla in prima battuta l’AC Milan:
6.4. In accordance with article 9 of the Luxembourg law dated 5 August 2005 in financial collateral arrangements, the voting rights attaching to the shares may be exercised by any person in favour of whom such shares have been pledged (the Pledgee) subject to and in accordance with the relevant pledge agreement. The Pledgee may, in accordance with the relevant pledge agreement, also exercise all rights of the relevant shareholder in relation to the convening of a meeting of shareholders or the adoption of shareholder resolutions, including, for the avoidance of doubt, the right to request the board of managers to convene a meeting of shareholders and to request items to be added to the agenda, and to propose and adopt resolutions in written form. Any such agreement between a shareholder, the Pledgee and the Company governing the above rights shall be given effect to by the Company. Once the Pledgee has elected to exercise the above rights, only the Pledgee shall be entitled to exercise or direct the exercise of the voting rights or any other rights attached to pledged shares in any way it deems fit, including the voting rights in respect of the appointment and/or removal of all the managers of the Company. For reference to a “Pledgee” in these Articles shall be deemed to include Project Redblack S.à r.l. and and any of its assignees, successors and transferees.
6.4 Conformemente all’articolo 9 della legge lussemburghese del 5 agosto 2005 in materia di accordi di garanzia finanziaria, i diritti di voto inerenti alle azioni possono essere esercitati da qualsiasi persona a favore di chi siano state promesse tali azioni (Pledgee) in conformità con il relativo contratto di pegno. Il Pledgee può inoltre, in conformità con il relativo contratto di pegno, esercitare tutti i diritti dell’azionista interessato in relazione alla convocazione di una riunione degli azionisti o l’adozione di deliberazioni assembleari, tra cui, a scanso di equivoci, il diritto di chiedere al consiglio di amministrazione di convocare un’assemblea degli azionisti e di richiedere argomenti da aggiungere all’ordine del giorno, e di proporre e adottare risoluzioni in forma scritta. Qualsiasi accordo di questo tipo tra un azionista, il Pledgee e la Società che regoli i diritti di cui sopra sarà dato effetto alla Società. Una volta che il Pledgee ha scelto di esercitare i diritti di cui sopra, solo il Pledgee avrà il diritto di esercitare o dirigere l’esercizio dei diritti di voto o di qualsiasi altro diritto collegato alle azioni costituite in pegno in qualsiasi modo lo ritenga opportuno, compresi i diritti di voto in relazione alla nomina e/o rimozione di tutti i dirigenti della Società. Ogni riferimento al “Pledgee” in questi articoli si intende rivolto a Project Redblack S.à r.l. e tutti i suoi assegnatari, successori e cessionari.
Continua qui: avvocatodeldiavoloblog.wordpress.com/2018/07/03/lautostrada-singer-ecco-lart-6-4-dello-statuto-di-rossoneri-sport-investment-lux/