Leggiamo insieme l'art. 19, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva CONI-FIGC: 'Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:
a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;
b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti;
c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b);
d) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei
confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico".
Dunque, l'unica fattispecie incriminabile, in relazione a fatti commessi nei confronti di calciatori o altri soggetti presenti durante la gara, è la condotta violenta. La condotta gravemente antisportiva, ovvero quella irriguardosa o ingiuriosa, è quella commessa nei soli confronti di ufficiali della gara, ovvero i quattro arbitri presenti sul terreno di gioco. Le condotte contestabili a Kessie e Bakayoko paiono dunque fuori dall'ambito di applicazione di queste disposizioni.