No, considera genericamente gli atti a titolo oneroso in danno dei creditori.
Se il fallito vende ad un prezzo inferiore a quello di mercato un bene è facoltà del curatore richiedere la revoca della vendita e riposizionare il bene nell'attivo da mandare in asta. Colui che aveva acquistato il bene deve restituire il denaro e insinuarsi tra i creditori, dunque perde gran parte del tutto.
E' in questo caso l'acquirente ad avere l'onere della prova (in giudizio) che non si tratta di un atto a titolo oneroso in danno dei creditori del fallimento, spesso cosa non facile. Per questo conviene non discostarsi dal valore di mercato di molto quando si acquista da qualcuno traballante.