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Nuovo ricorso da parte dell'Inter per la partita non disputata contro il Bologna lo scorso gennaio. I nerazzurri lamentano la mancata assegnazione del 3-0 a tavolino
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte della società F.C. Internazionale Milano S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della società Bologna Football Club 1909 S.p.A. e della Lega Nazionale Professionisti Serie A per l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della F.I.G.C., Sezioni Unite, n. 172/CSA/2021-2022, pubblicata in data 23 febbraio 2022, che ha respinto il reclamo n. 155/CSA/2021-2022, proposto dall’Inter in data 30 gennaio 2022, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, pubblicata con C.U. n. 147 del 21 gennaio 2022 in merito alla gara Bologna-Inter del 06 gennaio 2022, con cui non sono state applicate al Bologna le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della medesima gara, rimettendo alla Lega Nazionali Professionisti Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa di quest’ultima.
La ricorrente, F.C. Internazionale Milano S.p.A. , chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di riformare la decisione impugnata, per l’effetto decidendo la controversia e applicando alla Società Bologna F.C. le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara Bologna – Inter del 6 gennaio 2022, non imputabile a causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 55 NOIF;
- in via subordinata, di rinviare all’organo di giustizia federale competente, enunciando il principio di diritto, ex art. 12-bis, comma 3, dello Statuto del C.O.N.I. e 62 del Codice di Giustizia del C.O.N.I"
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte della società F.C. Internazionale Milano S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della società Bologna Football Club 1909 S.p.A. e della Lega Nazionale Professionisti Serie A per l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della F.I.G.C., Sezioni Unite, n. 172/CSA/2021-2022, pubblicata in data 23 febbraio 2022, che ha respinto il reclamo n. 155/CSA/2021-2022, proposto dall’Inter in data 30 gennaio 2022, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, pubblicata con C.U. n. 147 del 21 gennaio 2022 in merito alla gara Bologna-Inter del 06 gennaio 2022, con cui non sono state applicate al Bologna le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della medesima gara, rimettendo alla Lega Nazionali Professionisti Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa di quest’ultima.
La ricorrente, F.C. Internazionale Milano S.p.A. , chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di riformare la decisione impugnata, per l’effetto decidendo la controversia e applicando alla Società Bologna F.C. le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara Bologna – Inter del 6 gennaio 2022, non imputabile a causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 55 NOIF;
- in via subordinata, di rinviare all’organo di giustizia federale competente, enunciando il principio di diritto, ex art. 12-bis, comma 3, dello Statuto del C.O.N.I. e 62 del Codice di Giustizia del C.O.N.I"