Milanforever26;2385913 ha scritto:
Credo dipenda dagli ordinamenti dei singoli stati..
in italia mi pare che i rapporti sessuali di adulti con minori siano sempre reato ma con un adolescente tra i 16 e i 18 anni consenziente non comportano reato se non c'è una denuncia da parte dello stesso minore.
Sotto i 16 anni credo sia sempre considerato reato anche se il minore è consenziente, questo anche se la denuncia è fatta da un soggetto terzo (genitore)
Ovviamente la legge ritiene che sotto una certa età il potere di coercizione dell'adulto supera il libero arbitrio del minore
PS: non sono laureato in legge quindi prendi con le molle quanto ho detto
Il consenso per avere un rapporto sessuale (in senso ampio quindi ivi compreso il caso Lorena Bobbit, baci ecc) si ritiene liberamente espresso per i soggetti maggiori di 14 anni.
16 se l'altro soggetto ha legami particolari (genitore, convivente, tutore o assimilati) con il minore, fatto salvo l'abuso di potere che anche in questo caso rende illegittimo il consenso.
Fra i 13 e 14 deve essere minore anche l'altro soggetto e non più grade di 4 anni di differenza.
per completezza 609 quater cp
Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis [609-septies] chiunque [609-septies 4 nn. 2-3] al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici [609-sexies] (2);
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza [609-septies 4 n. 2] [20112499_2] [20112499_3].
[II]. Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni [20112499_4] .
[III]. La pena e' aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi [20112499_5].
[IV]. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni [20112499_6].
[V]. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi [20112499_7].
[VI]. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci [604, 734-bis].