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Opzione (art. 1331 c.c.): nasce da un precedente accordo che ha ad oggetto un futuro contratto. Le parti convengono che una formuli la proposta contrattuale, mentre l'altra è libera di accettarla o meno in un termine stabilito. La proposta formulata si considera irrevocabile a norma dell'art. 1329 c.c.
Quindi si stipula un contratto che ha a oggetto una proposta irrevocabile; una parte la avanza, l’altra è libera di accettarla o meno.
Basterà che l’altra parte accetti la proposta oggetto dell’opzione e il contratto sarà bello e concluso, mentre nella prelazione, a parte che non si è obbligati a concludere il contratto, si dovrà, di regola, stipulare l’altro contratto oggetto della prelazione.
Quindi si stipula un contratto che ha a oggetto una proposta irrevocabile; una parte la avanza, l’altra è libera di accettarla o meno.
Basterà che l’altra parte accetti la proposta oggetto dell’opzione e il contratto sarà bello e concluso, mentre nella prelazione, a parte che non si è obbligati a concludere il contratto, si dovrà, di regola, stipulare l’altro contratto oggetto della prelazione.