Nessun ordinamento può imporre limiti alla proprietà privata di azioni, alla loro circolazione, alla libertà di impresa. Non si può impedire a chiunque di trasferire le azioni, di cedere il controllo di clubs, quando, dove e come ritiene opportuno farlo, pena l'applicazione di sanzioni. Il going concern, la continuità aziendale, come recepita dalla totalità degli ordinamenti civilistici, e dai comuni principi di contabilità aziendale, esprime piuttosto la capacità di una impresa di far fronte alle proprie obbligazioni ed agli impegni nel corso della normale attività, il che significa che la liquidità derivante dalla gestione corrente, insieme ai fondi disponibili (in cassa, in banca, mediante linee di credito,ecc.) devono essere sufficienti per rimborsare i debiti e far fronte agli impegni in scadenza. Da ciò consegue che le attività e le passività sono contabilizzate tenendo conto della capacità dell’impresa di realizzare tali attività e di assolvere ai propri impegni nel normale svolgimento della sua attività, indipendentemente dalla continuità soggettiva nell'esercizio della impresa aziendale, che è a tali effetti irrilevante, o al più limitata ad una mera allegazione. Non è un fatto soggettivo, ma contabile, in relazione alle obbligazioni assunte. La Uefa ha valutato, avrebbe valutato, che proprio la carenza di liquidità di cassa nella gestione corrente del Milan per adempiere alle obbligazioni verso Elliott, ed ha continuamente sollecitato il suo sostegno tramite il rifinanziamento. Non essendo intervenuto nemmeno questo, ha chiamato il difetto di going concern, ed incolpato il club. È chiaro che lo scenario che si prospetta, con la escussione dei pegni e la possibile entrata del creditore nel capitale, elimina in radice il problema di sostenibilità tramite cassa di un debito, perché esso viene definitivamente rimesso.