All’articolo 57 del Regolamento Uefa sul Fair Play Finanziario, riguardante lo scopo, l’applicazione e le esenzioni, nell’edizione del 2015, è stato aggiunto il comma 5.
Il nuovo comma 5 dell’articolo 57 stabilisce che in determinate circostanze, un licenziatario può richiedere la stipula di un accordo “volontario" con l’UEFA Club Financial Control Body, per adempiere all'obbligo del pareggio, rinviando il dettaglio normativo al nuovo Allegato XII.
L’allegato XII, riguardante gli accordi volontari per il requisito del pareggio, specifica che un club può rivolgersi alla Camera Investigativa dell’UEFA Club Financial Control Body per stipulare un accordo volontario con l'obiettivo di rispettare il requisito di pareggio.
Tuttavia, tale diritto è esercitabile a condizione che:
- al club sia stata concessa una licenza valida per partecipare alle competizioni UEFA per club dall’organo competente nazionale, ma lo stesso club non si sia qualificato per una competizione UEFA per club nella stagione precedente l'entrata in vigore dell'accordo volontario;
- il club richiedente si sia qualificato per una competizione UEFA per club, ed abbia rispettato il requisito di pareggio nel periodo di monitoraggio precedente l'entrata in vigore dell'accordo volontario;
- il club richiedente sia stato oggetto di un significativo cambiamento nella proprietà e/o partecipazioni di controllo nei 12 mesi precedenti la scadenza per le domande.
Per fare la proposta, il club licenziatario, negli ultimi tre esercizi oggetto di monitoraggio, non deve essere stato parte di un accordo volontario (come definito dall’Allegato XII), o non deve aver subìto un provvedimento disciplinare, o non deve aver stipulato un accordo transattivo (come previsto dalle Norme Procedurali che disciplinano l’UEFA Club Financial Control Body).
È dunque insuperabile il requisito del mancato assoggettamento del club richiedente il voluntary agreement a provvedimenti disciplinari nei tre esercizi precedenti. Il Milan, ad oggi, è addirittura escluso dalla partecipazione alle competizioni europee, ovvero è destinatario della più grave sanzione disciplinare contemplata dal Fair Play Finanziario, insieme con quella della perdita di un titolo. La sospensione della sanzione non la annulla, come è evidente, ed è giuridicamente inammissibile una revoca di qualsivoglia sanzione disciplinare per una violazione della break even rule che non solo è conclamata dai numeri, ma è soprattutto riconosciuta, ammessa, si direbbe confessata dal club, se non altro per il fatto di avere esso stesso richiesto proprio il voluntary agreement, e di avere pertanto riconosciuto lo stato di violazione della normativa di bilancio allorché ha proposto un accordo finalizzato alla sua riparazione.