Il divieto del patto commissorio è presente anche in Lux, basta leggere gli articoli del codice civile che lo disciplinano:
Art. 2078 codice civile Lux:
"1.Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage; sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu’à due concurrence, d’après une estimation faite par experts, ou qu’il sera vendu aux enchères”
2. Toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier le gage ou à en disposer sans les formalités sì-dessus, est nulle”.
Quindi anche in Lussemburgo
“Il creditore non può, in mancanza di pagamento, disporre del pegno; tranne che per ordinare a un tribunale che questo pegno rimanga a lui in pagamento e fino alla concorrenza, secondo una stima fatta da esperti, o che sarà messo all’asta. Qualsiasi clausola che autorizzi il creditore ad appropriarsi del pegno o a disporne senza le formalità sopra descritte, è nullo“.
In Italia una normativa analoga la troviamo nell'art. 2744 c.c.:
"È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno".
Ciò detto, il problema dell’equivalenza tra il credito e il debito escusso si è posto anche in Lussemburgo, paese dell’Unione Europea, specialmente dopo l’emanazione della Direttiva 47/2002/CE (recepita in Italia col D.Lgs. del 21 maggio 2004 n. 170) che ha imposto ai paesi membri di disciplinare i c.d. “Contratti di garanzia finanziaria”.
Sul punto, l’art. 8, comma 2, della legge lussemburghese del 27 luglio 2003 relativa al trust ed i contratti fiduciari, sancisce definitivamente il principio – in quel paese – dell’equivalenza tra credito e debito escusso, stabilendo pertanto la nullità di qualsiasi patto avente ad oggetto o per effetto di esonerare il fiduciario dall’obbligo della restituzione al fiduciante (o dal trasferimento ad un terzo beneficiario) della differenza tra il valore dei beni affidatigli in garanzia, alla data di realizzazione della stessa, e l’importo dei crediti garantiti.
Art. 8, comma 2, Legge 27 luglio 2003:
“Est noulle toute stipulation ayant pour object ou por effet de dispenser le fiduciaire de verser au fiduciant ou au tiers bénéficiaire le solde net résultant de la difference entre la valeur, au jour de la réalisation, des biens constituant la garantie et le montant des créances garanties”
Per quanto riguarda, invece, il c.d. “patto marciano”, un regime analogo è presente anche in Lussemburgo con il trasferimento della proprietà a titolo di garanzia, disciplinato dall’art. 13, comma 2, della Legge 5 agosto 2005, che lo definisce come il trasferimento della proprietà di beni appartenenti al cedente, o di cui il cedente diverrà proprietario, senza necessità che siano individuati, al fine di garantire le obbligazioni del cedente o di un terzo nei confronti del cessionario (
“le transfert de propriété d’avoirs appartenant ou venant à appartenir au cédant, sans qu ’il soit besoin de les spécifier, au cessionnaire en vue de garantir les obligations flnancières couvertes du cécùmt ou d’un tiers envers le cessionnaire”) e comporta l’obbligo per il cessionario di restituire i beni affidatigli, o altri beni di valore equivalente, salvo in caso di inadempimento totale o parziale delle obbligazioni garantite (
“un engagement du cessionnaire de retransférer les avoirs transfére’s ou d’autres avoirs équivalents selon la convention des parties, sauf en cas d’inexécution totale ou partielle des obligations financières couvertes”).
In ipotesi di inadempimento, l’art. 140 della legge lussemburghese del 5 agosto 2005 libera espressamente il cessionario-creditore dall’obbligo di restituzione fino a concorrenza del suo credito, secondo le modalità di realizzazione o di compensazione stabilite contrattualmente e, salvo pattuizione contraria, senza necessità di rispettare le formalità della messa in mora. Anche in questo caso, quindi, vige l’insormontabile argine dell’equivalenza tra credito e debito