PRATICHE LEGALI UTILIZZATE DA TUTTI???Ma sul serio pensi che abbiamo tutti un'etichetta in fronte con scritto "FESSI"? Il fatto che i farmaci fossero legali non vuol dire che la loro somministrazione lo fosse, e difatti:
"non vi è dubbio che la condotta contestata, con riferimento alle specialità medicinali non espressamente vietate, venne posta in essere nei confronti dei giocatori della Juventus. Invero risulta ampiamente provato agli atti del processo ... che dal 1994 al 1998 la somministrazione dei farmaci in questione avvenne realmente e fu realizzata spesso con modalità off label, ossia al di il fuori del contesto autorizzativo individuato dal Ministero della salute ovvero in forme non consentite". "Di conseguenza", proseguiva la Corte territoriale, "in relazione a tale aspetto dell'imputazione sub g), non può esservi spazio per una formula di proscioglimento diversa da quella derivante dalla impossibilità di applicare al caso di specie la normativa di cui alla L. n. 401 del 1989".
La Corte territoriale elencava, poi, gli elementi in base ai quali riteneva provato il coinvolgimento del G., assolto in primo grado, nella condotta di somministrazione dei farmaci non proibiti (p. da 56 a 62), e ciò conduceva alla "equiparazione di entrambi gli imputati sotto il profilo della formula di assoluzione adottata".
Questo collegio, viceversa, ha ritenuto che la condotta degli imputati integra il delitto
di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 1 (FRODE SPORTIVA): apparendo condivisibili, quanto al resto, le affermazioni della Corte territoriale, con specifico
riferimento alla ritenuta equiparazione della posizione degli imputati, la sentenza impugnata va annullata in parte qua e, segnatamente, nella parte in cui ha mandato assolto A.R. e, per effetto estensivo, G.A., "dai residui fatti addebitati nel capo g), perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato". (Cass. II Sez. Penale,29 marzo 2007, n. 21324)
Ma v'è di più: il giudizio penale non ebbe ad oggetto solamente la somministrazione di medicinali non espressamente vietati, come vorresti far passare tu. E difatti:
Analoghe considerazioni vanno poste con riferimento alle sostanze vietate, diverse dalla
eritropoietina. Condivisibile appare, infatti, il rilievo del Procuratore generale che ha contestato l'affermazione della Corte territoriale, nella parte in cui ha sostenuto che le sostanze diverse dalla eritropoietina sarebbero state "praticamente ignorate" nella vicenda processuale: il ricorrente elenca, infatti (da p. 39 a 51) una lunga serie di elementi dai quali emergerebbe, inequivocabilmente, la erroneità dell'assunto." (Cass.,cit.)
La Corte accoglie le doglianze mosse sul punto dalla Procura, ritenendo viziata la motivazione per non aver preso in considerazione tali sostanze ed annulla senza rinvio per intervenuta prescrizione.
Dell'assunzione di EPO la Corte invece non ritiene esservi la prova, benché vi sia da dire a riguardo che lo stesso perito d'ufficio ha ritenuto probabile tale assunzione in presenza di anomalie nei valori ematici riscontrati, non altrimenti spiegabili se non attraverso l'ipotesi di una stimolazione esogena.
Conclude la Corte:
"Ed invero, la condotta del reato di cui all'art. 445 c.p. (Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica. “Chiunque, esercitando anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non
corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.”), risulta commessa, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, dal luglio del 1994 al settembre del 1998: ne consegue che il termine massimo di prescrizione (anni sette e mesi sei), calcolato secondo le disposizioni della disciplina previgente, e ritenute le sospensioni già indicate, è maturato in data 12 febbraio 2007. " (Cass. Cit.)
CHECKMATE#!
Ritenta, sarai più fortunato. Sui 70 minuti di dominio della Juve a S. Siro non ti rispondo proprio perché mi pare evidente che siamo di fronte ad un delirio da ebefrenia, patologia anche nota come "il flagello dei gobbi".