Pirlo: "Trenta sul campo? Meglio le 3 stelle"

Darren Marshall

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Non c'era rigore su giaccherini per fallo di biabiany?
Potevano avere pure 1500 farmaci negli spogliatoi ma tu non considere che erano pratiche LEGALI e utilizzati da tutti e che non sta scritto da nessuna parte che alteravano le prestazioni.
Rivediti muntari-juve poi ne parliamo.

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Tom!

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Ragazzi, ma se non sapete nemmeno perché è stato condannato Conte, fatto di qualche mese fa, come potete avere la presunzione di essere a conoscenza di cose vecchie di anni?
 

#Dodo90#

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Ragazzi, ma se non sapete nemmeno perché è stato condannato Conte, fatto di qualche mese fa, come potete avere la presunzione di essere a conoscenza di cose vecchie di anni?

Non è che bisogna essere nati 20 anni prima per capire una sentenza
 

Prinz

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Non c'era rigore su giaccherini per fallo di biabiany?
Potevano avere pure 1500 farmaci negli spogliatoi ma tu non considere che erano pratiche LEGALI e utilizzati da tutti e che non sta scritto da nessuna parte che alteravano le prestazioni.
Rivediti muntari-juve poi ne parliamo.

PRATICHE LEGALI UTILIZZATE DA TUTTI???Ma sul serio pensi che abbiamo tutti un'etichetta in fronte con scritto "FESSI"? Il fatto che i farmaci fossero legali non vuol dire che la loro somministrazione lo fosse, e difatti:

"non vi è dubbio che la condotta contestata, con riferimento alle specialità medicinali non espressamente vietate, venne posta in essere nei confronti dei giocatori della Juventus. Invero risulta ampiamente provato agli atti del processo ... che dal 1994 al 1998 la somministrazione dei farmaci in questione avvenne realmente e fu realizzata spesso con modalità off label, ossia al di il fuori del contesto autorizzativo individuato dal Ministero della salute ovvero in forme non consentite". "Di conseguenza", proseguiva la Corte territoriale, "in relazione a tale aspetto dell'imputazione sub g), non può esservi spazio per una formula di proscioglimento diversa da quella derivante dalla impossibilità di applicare al caso di specie la normativa di cui alla L. n. 401 del 1989".
La Corte territoriale elencava, poi, gli elementi in base ai quali riteneva provato il coinvolgimento del G., assolto in primo grado, nella condotta di somministrazione dei farmaci non proibiti (p. da 56 a 62), e ciò conduceva alla "equiparazione di entrambi gli imputati sotto il profilo della formula di assoluzione adottata".
Questo collegio, viceversa, ha ritenuto che la condotta degli imputati integra il delitto
di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 1
(FRODE SPORTIVA): apparendo condivisibili, quanto al resto, le affermazioni della Corte territoriale, con specifico
riferimento alla ritenuta equiparazione della posizione degli imputati, la sentenza impugnata va annullata in parte qua e, segnatamente, nella parte in cui ha mandato assolto A.R. e, per effetto estensivo, G.A., "dai residui fatti addebitati nel capo g), perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato"
. (Cass. II Sez. Penale,29 marzo 2007, n. 21324)

Ma v'è di più: il giudizio penale non ebbe ad oggetto solamente la somministrazione di medicinali non espressamente vietati, come vorresti far passare tu. E difatti:
Analoghe considerazioni vanno poste con riferimento alle sostanze vietate, diverse dalla
eritropoietina. Condivisibile appare, infatti, il rilievo del Procuratore generale che ha contestato l'affermazione della Corte territoriale, nella parte in cui ha sostenuto che le sostanze diverse dalla eritropoietina sarebbero state "praticamente ignorate" nella vicenda processuale: il ricorrente elenca, infatti (da p. 39 a 51) una lunga serie di elementi dai quali emergerebbe, inequivocabilmente, la erroneità dell'assunto."
(Cass.,cit.)
La Corte accoglie le doglianze mosse sul punto dalla Procura, ritenendo viziata la motivazione per non aver preso in considerazione tali sostanze ed annulla senza rinvio per intervenuta prescrizione.
Dell'assunzione di EPO la Corte invece non ritiene esservi la prova, benché vi sia da dire a riguardo che lo stesso perito d'ufficio ha ritenuto probabile tale assunzione in presenza di anomalie nei valori ematici riscontrati, non altrimenti spiegabili se non attraverso l'ipotesi di una stimolazione esogena.
Conclude la Corte:
"Ed invero, la condotta del reato di cui all'art. 445 c.p. (Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica. “Chiunque, esercitando anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non
corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.”), risulta commessa, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, dal luglio del 1994 al settembre del 1998
: ne consegue che il termine massimo di prescrizione (anni sette e mesi sei), calcolato secondo le disposizioni della disciplina previgente, e ritenute le sospensioni già indicate, è maturato in data 12 febbraio 2007. "
(Cass. Cit.)

CHECKMATE#!
Ritenta, sarai più fortunato. Sui 70 minuti di dominio della Juve a S. Siro non ti rispondo proprio perché mi pare evidente che siamo di fronte ad un delirio da ebefrenia, patologia anche nota come "il flagello dei gobbi".
 
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Ragazzi, ma se non sapete nemmeno perché è stato condannato Conte, fatto di qualche mese fa, come potete avere la presunzione di essere a conoscenza di cose vecchie di anni?

Le 2 cose non sono strettamente correlate.Uno puo' conoscere la storia dell'Italia di inizio '900,ma non sapere nada di storia contemporanea.Il tuo è solo un discorso per far tacere chi ti vuole controbattere,poche storie!
 

Tom!

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PRATICHE LEGALI UTILIZZATE DA TUTTI???Ma sul serio pensi che abbiamo tutti un'etichetta in fronte con scritto "FESSI"? Il fatto che i farmaci fossero legali non vuol dire che la loro somministrazione lo fosse, e difatti:

"non vi è dubbio che la condotta contestata, con riferimento alle specialità medicinali non espressamente vietate, venne posta in essere nei confronti dei giocatori della Juventus. Invero risulta ampiamente provato agli atti del processo ... che dal 1994 al 1998 la somministrazione dei farmaci in questione avvenne realmente e fu realizzata spesso con modalità off label, ossia al di il fuori del contesto autorizzativo individuato dal Ministero della salute ovvero in forme non consentite". "Di conseguenza", proseguiva la Corte territoriale, "in relazione a tale aspetto dell'imputazione sub g), non può esservi spazio per una formula di proscioglimento diversa da quella derivante dalla impossibilità di applicare al caso di specie la normativa di cui alla L. n. 401 del 1989".
La Corte territoriale elencava, poi, gli elementi in base ai quali riteneva provato il coinvolgimento del G., assolto in primo grado, nella condotta di somministrazione dei farmaci non proibiti (p. da 56 a 62), e ciò conduceva alla "equiparazione di entrambi gli imputati sotto il profilo della formula di assoluzione adottata".
Questo collegio, viceversa, ha ritenuto che la condotta degli imputati integra il delitto
di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 1
(FRODE SPORTIVA): apparendo condivisibili, quanto al resto, le affermazioni della Corte territoriale, con specifico
riferimento alla ritenuta equiparazione della posizione degli imputati, la sentenza impugnata va annullata in parte qua e, segnatamente, nella parte in cui ha mandato assolto A.R. e, per effetto estensivo, G.A., "dai residui fatti addebitati nel capo g), perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato"
. (Cass. II Sez. Penale,29 marzo 2007, n. 21324)

Ma v'è di più: il giudizio penale non ebbe ad oggetto solamente la somministrazione di medicinali non espressamente vietati, come vorresti far passare tu. E difatti:
Analoghe considerazioni vanno poste con riferimento alle sostanze vietate, diverse dalla
eritropoietina. Condivisibile appare, infatti, il rilievo del Procuratore generale che ha contestato l'affermazione della Corte territoriale, nella parte in cui ha sostenuto che le sostanze diverse dalla eritropoietina sarebbero state "praticamente ignorate" nella vicenda processuale: il ricorrente elenca, infatti (da p. 39 a 51) una lunga serie di elementi dai quali emergerebbe, inequivocabilmente, la erroneità dell'assunto."
(Cass.,cit.)
La Corte accoglie le doglianze mosse sul punto dalla Procura, ritenendo viziata la motivazione per non aver preso in considerazione tali sostanze ed annulla senza rinvio per intervenuta prescrizione.
Dell'assunzione di EPO la Corte invece non ritiene esservi la prova, benché vi sia da dire a riguardo che lo stesso perito d'ufficio ha ritenuto probabile tale assunzione in presenza di anomalie nei valori ematici riscontrati, non altrimenti spiegabili se non attraverso l'ipotesi di una stimolazione esogena.
Conclude la Corte:
"Ed invero, la condotta del reato di cui all'art. 445 c.p. (Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica. “Chiunque, esercitando anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non
corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.”), risulta commessa, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, dal luglio del 1994 al settembre del 1998
: ne consegue che il termine massimo di prescrizione (anni sette e mesi sei), calcolato secondo le disposizioni della disciplina previgente, e ritenute le sospensioni già indicate, è maturato in data 12 febbraio 2007. "
(Cass. Cit.)

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Ritenta, sarai più fortunato. Sui 70 minuti di dominio della Juve a S. Siro non ti rispondo proprio perché mi pare evidente che siamo di fronte ad un delirio da ebefrenia, patologia anche nota come "il flagello dei gobbi".

Ma che mi fai copia e incolla cosa mi dimostri? Cose c'è scritto lì che non avevo già detto? Niente.
I giocatori della juve non sono mai risultati positivi ai test antidoping. Il processo fu fatto per ACCUSA DI DOPING, e lì la juve è stata assolta, il processo lo ha vinto.
Capite? Dal 98 si è andati avanti dicendo che quella squadra era dopata e che veniva somministrato epo, poi però è giunta l'assoluzione PIENA che appunto diceva che in quella squadra non veniva somministrato EPO e non si era fatto uso di doping sbugiardando tutti quelli che avevano parlato in quel lasso di tempo.


Alla fine dei giochi viene avanzata l'ipotesi del fatto che si poteva discutere di questo cosiddetto abuso di farmaci, cosa che NON è stata fatta per il sopraggiungere della prescrizione, e cari miei la juve utilizzava i farmaci come le altre squadre professionistiche, come hanno testimoniato.

La Cassazione ha risposto che per inquadrare l'abuso di farmaci leciti nella frode sportiva, cosa astrattamente possibile, si sarebbe dovuto dimostrare che l'utilizzo di quei farmaci, in maniera abnorme, poteva comportare un'alterazione delle prestazioni sportive tale da mettere in condizioni di vantaggio i giocatori che ne fossero oggetto rispetto agli altri concorrenti.
Nel processo di merito mai si dimostrò questo assunto di principio.
Quindi, mi dici di che stai parlando?

Nel processo di II grado quando la Juve fu assolta gli avvocati difensori dimostrarono che i farmaci che usava la Juve erano ne più e ne meno gli stessi che usavano le altre squadre di serie A, grazie ai verbali antidoping per gli avvocati non fu difficile sostenere come squadre tipo Lazio Fiorentina Piacenza Torino Inter Roma... usassero gli stessi farmaci della Juve.
 

Prinz

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Tu hai parlato di PRATICHE LEGALI. Io ti ho mostrato che evidentemente tanto legali non erano. La Corte non ha mai proferito quello che tu vuoi fare intendere quando dici "l'abuso di farmaci leciti nella frode sportiva, cosa astrattamente possibile, si sarebbe dovuto dimostrare che l'utilizzo di quei farmaci, in maniera abnorme, poteva comportare un'alterazione delle prestazioni sportive tale da mettere in condizioni di vantaggio i giocatori che ne fossero oggetto rispetto agli altri concorrenti.
Nel processo di merito mai si dimostrò questa assunto di principio". Ha solo ritenuto astrattamente applicabile l'art 1 della 401/89, annullando senza rinvio per intervenuta PRESCRIZIONE, che è un tantino diverso. Inoltre fai finta di ignorare che la Cassazione ha censurato la sentenza di Appello nella parte in cui non ha preso in considerazione SOSTANZE VIETATE, anche qui annullando con rinvio per intervenuta PRESCRIZIONE.
 

#Dodo90#

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La cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione, dando di fatto ragione alla tesi dell'accusa. Se la juve fosse stata pulita, avrebbe confermato la sentenza.

"Soltanto la prescrizione ha salvato la Juventus da un nuovo processo. La Corte di cassazione, nel dispositivo letto da Francesco Morelli - presidente della seconda sezione penale alle 21 in punto - ha infatti disposto l' annullamento della sentenza di assoluzione per Riccardo Agricola e Antonio Giraudo pronunciata dalla Corte di appello di Torino il 14 dicembre 2005, ma il medico e l' ex amministratore delegato bianconeri non torneranno davanti ai giudici perché il reato di frode sportiva, per il quale erano entrambi accusati, è ormai prescritto. [...] Il pronunciamento della Cassazione ha così confermato quanto sempre sostenuto dalla procura di Torino, che ieri sera ha appreso con una certa, e comprensibile, soddisfazione, l' annullamento della sentenza."

Fonte: Processo doping, solo la prescrizione salva la Juventus



O la procura di Torino è scema o la juve tanto pulita non era. E' inutile che la rigirate come volete...
 
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