(Pagina 84 delle motivazioni relative alla sentenza del processo Calciopoli)
Il processo "non ha in verità dato conferma del procurato effetto di alterazione del risultato finale del campionato di calcio 2004-2005 a beneficio di questo o quel contendente, ma appaiono sufficienti le parole pronunciate nelle conversazioni intercettate, nel cumulo con il contatto telefonico ammantato di clandestinità rappresentato dall'uso di schede straniere, per integrare gli estremi del reato di frode sportiva che, ricordano i giudici, è un reato di tentativo".
(Pagine 549 e 550 delle motivazioni relative alla sentenza del processo Calciopoli)
".. sul versante passivo, il tribunale stima che non può essere accolta la domanda nei confronti del responsabile civile Juventus S.p.A., sotto il profilo della frattura del rapporto organico con il datore di lavoro, generata dall'esercizio da parte dell'imputato Moggi di un potere personale avente manifestazioni esteriori esorbitanti dall'appartenenza alla società, noto come tale ai competitori, messi infatti in allarme, così come ampiamente dimostrato dagli atti del processo, dalle caratteristiche del suo potere, da tutti indistintamente i competitori premieramente collegato all'universo dei calciatori rappresentati dalla GEA.
Né può essere trascurato il dato del ridimensionamento della portata dell'accusa che deriva dalla parzialità con la quale sono state vagliate le vicende del campionato 2004-2005, per correre dietro soltanto ai misfatti di Moggi, dei quali sono state accertate modalità, quanto alle frodi sportive, al limite di sussistenza del reato di tentativo, con conseguente ulteriore difficoltà dell'aggancio alla responsabilità del datore di lavoro, fornitore dell'occasione all'azione criminosa."
Penso che sia abbastanza chiaro senza che metto in grassetto le parti salienti.
Il processo "non ha in verità dato conferma del procurato effetto di alterazione del risultato finale del campionato di calcio 2004-2005 a beneficio di questo o quel contendente, ma appaiono sufficienti le parole pronunciate nelle conversazioni intercettate, nel cumulo con il contatto telefonico ammantato di clandestinità rappresentato dall'uso di schede straniere, per integrare gli estremi del reato di frode sportiva che, ricordano i giudici, è un reato di tentativo".
(Pagine 549 e 550 delle motivazioni relative alla sentenza del processo Calciopoli)
".. sul versante passivo, il tribunale stima che non può essere accolta la domanda nei confronti del responsabile civile Juventus S.p.A., sotto il profilo della frattura del rapporto organico con il datore di lavoro, generata dall'esercizio da parte dell'imputato Moggi di un potere personale avente manifestazioni esteriori esorbitanti dall'appartenenza alla società, noto come tale ai competitori, messi infatti in allarme, così come ampiamente dimostrato dagli atti del processo, dalle caratteristiche del suo potere, da tutti indistintamente i competitori premieramente collegato all'universo dei calciatori rappresentati dalla GEA.
Né può essere trascurato il dato del ridimensionamento della portata dell'accusa che deriva dalla parzialità con la quale sono state vagliate le vicende del campionato 2004-2005, per correre dietro soltanto ai misfatti di Moggi, dei quali sono state accertate modalità, quanto alle frodi sportive, al limite di sussistenza del reato di tentativo, con conseguente ulteriore difficoltà dell'aggancio alla responsabilità del datore di lavoro, fornitore dell'occasione all'azione criminosa."
Penso che sia abbastanza chiaro senza che metto in grassetto le parti salienti.