Falso. L’articolo 68 del Regolamento del Fair Play Finanziario ("Procedural rules governing the UEFA Club Financial Control Body"), sia nella formulazione dell’edizione 2012 che in quella dell’edizione del 2015, ha stabilito che, nel caso in cui un club, richiedente la licenza, non soddisfi i requisiti, nel periodo di monitoraggio in esame, l’UEFA Club Financial Control Body può anche decidere di concludere un accordo transattivo ("settlement agreement") con il licenziatario, prendendo in considerazione altri fattori definiti nell’allegato XI (“Other factors to be considered in respect of the monitoring Requirements”) e adottando i provvedimenti appropriati senza indugio secondo quanto stabilito dalle "Procedural rules".
Gli altri fattori da considerare dall’UEFA Club Financial Control Body, ai sensi dell’articolo 68 e dell’Allegato XI, per adottare i relativi provvedimenti previsti, sono i seguenti:
- il quantum e l’andamento del break-even result;
- la proiezione aggregata del break-even result;
- l’incidenza del cambio in euro;
- la situazione del debito;
- le cause di forza maggiore, come eventi straordinari;
- cambiamenti imprevisti nel contesto economico generale in cui si opera ("extraordinary national economic events");
- l’operare in un mercato strutturalmente inefficiente;
- la limitazione numerica della rosa.
Come può notarsi, non vi è alcun riferimento nella norma disciplinante il settlement agreement al requisito dello "impegno irrevocabile da parte di un azionista e/o socio e/o di una parte correlata a sostenere finanziariamente il club per un importo almeno pari al deficit previsto per tutti i periodi di riferimento oggetto dell’accordo volontario. Questo impegno irrevocabile deve essere provato per mezzo di un accordo giuridicamente vincolante tra il licenziatario e l’azionista o socio e/o parte correlata e, se richiesto dall’Ufficio Investigativo dell’UEFA Club Financial Control Body, esso deve essere garantito per mezzo di: versamenti su un conto vincolato, oppure una garanzia da un’altra società nella struttura del gruppo legale al di fuori del perimetro di rendicontazione; oppure ogni altra forma di garanzia, che l’Ufficio Investigativo dell’UEFA Club Financial Control Body considererà soddisfacente", di cui è cenno nell'Allegato XII delle "Procedural rules governing the UEFA Club Financial Control Body", edizione 2015, in riferimento all'art. 57, comma 5, delle stesse, disciplinante l'istituto del voluntary agreement. Ciò, in coerenza con la natura del settlement agreement quale dispositivo contrattato di sanzioni per violazione delle regole del Fair Play Finanziario, rispetto alle quali è esigibile la mera soggezione spontanea ed operosa ad esse da parte del club, pena la esclusione a tempo indeterminato dalle competizioni UEFA.