Se questo contratto fosse assoggettato alla legge italiana, il preliminare sarebbe eseguibile coattivamente in forma specifica, ossia ciascuna parte potrebbe chiedere, ed ottenere, dal giudice civile una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso per inadempimento dell'altra. Non solo: in questi contratti le clausole penali, di importo non inferiore al 30-35 per cento del valore della prestazione inadempiuta sono immediatamente disponibili su conti correnti bancari accessibili all'avente diritto ovvero mediante il rilascio di garanzie a prima richiesta (c.d. performance bonds), emesse da una banca, in forza delle quali quest'ultima paga semplicemente l'importo all'avente diritto senza poter opporre eccezioni dal garantito o nonostante l'opposizione di quest'ultimo. Dopo il preliminare di compravendita, infine, la sorte del contratto è nelle mani di chi compra, non di chi vende, essendo al primo destinata la prestazione logicamente precedente, quella del pagamento del prezzo.