Il regime dal 2015 è questo:
NDRC:
Record filing
Riguarda tutti gli investimenti pari o superiori a 300$ M: report preliminare e lettera di conferma entro sette giorni lavorativi dalla ricezione del report.
Nessuno studio o scrutinio sostanziale, ma solo strumento per impedire concorrenza tra cinesi su un singolo affare all'estero. Infatti prima della lettera di conferma è VIETATO FIRMARE IL PRELIMINARE VINCOLANTE O LANCIARE OFFERTE VINCOLANTI. MA IN COMPENSO NON SERVE ALTRO DOPO da parte di questo organo o delle sue articolazioni provinciali. Cerchiamo di non confondere le autorizzazioni a stipulare con quelle a trasferire soldi all'estero. Da notare che il discorso sui tempi contenuto nel post sovrappone erroneamente la più onerosa procedura della verification a quella molto più celere del record filing.
Verification
Vera procedura di autorizzazione/approvazione che richiede l'invio di una vera richiesta di autorizzazione e di molti documenti, in vista di uno scrutinio sostanziale e che in teoria si può protrarre anche dopo la stipulazione.
Riguarda solo gli investimenti in settori e Paesi "sensibili". Se l'investimento sensibile è oltre i 2$ B serve l'intervento del consiglio di stato.
Una bozza offerta alla consultazione pubblica nell'Aprile 2016 per illustrare un progetto emendativo (presumibilmente già entrato in vigore) innova ulteriormente abolendo il ruolo del consiglio di stato negli investimenti sensibili di grande ammontare oltre i 2 $ B e trasformando la lettera di conferma in semplice presa d'atto nella procedura che interessa a noi: una "ricevuta" semplice, per enfatizzare la passività della funzione del NDRC e la cessazione della politica di selezione delle imprese per un singolo affare, dato che viene affermato che non è più necessario conformarsi alla politica degli investimenti dell'organo per potere operare. Da notare che innova anche su un altro punto: non più sanzioni per chi stipula senza ricevuta, ma solo per chi lo fa senza avere trasmesso il report, fatto quello puoi stipulare senza rischio di multe.
Ministero Commercio e articolazioni provinciali:
Stessa storia: una lista negativa che contiene casi settori e Paesi sensibili che richiedono profondi scrutini caso per caso, per il resto una semplice procedura di record filing cui va data risposta entro 3 giorni lavorativi dalla sede centrale nel caso di imprese pubbliche centralmente amministrate. I privati e le imprese pubbliche locali si interfacciano con procedura simile con gli uffici locali. Da notare che alcuni esperti affermano che le due procedure (NDRC e Ministero commercio) possono partire in contemporanea e non in successione come prima, cosa assai importante. I tempi citati nel post fanno riferimento, sbagliando, alla procedura di verification, e non a quella di filing
Società quotate.
Controlli aboliti per i casi che a noi interessano.
Società controllate da enti pubblici.
Le approvazioni - secondo la regola tradizionale che non so neppure se esiste ancora viste le continue liberalizzazioni, specie se le imprese pubbliche sono parti di un consorzio, dato che su questo non ho informazioni recentissime - servono solo se il valore degli assets comprati è pari o superiore al 50% del valore degli assets aziendali, o producono il 50% o più del reddito aziendale; spero che non siano degli gnomi comunali a comprarci sinceramente
Controlli valutari
Le registrazioni per le operazioni in valuta estera sono state delegate alle banche commerciali,e in questo caso si tratta di atti dovuti a esito delle pratiche precedenti. Comunque i controlli valutari valgono anche per portare i soldi ad HK che è estero da questo punto di vista. L'importante è essere trasparenti sulla origine dei fondi che intendi usare.
Per riassumere:
anche senza considerare la bozza più recente, nel nostro caso i nostri misteriosi investitori dovevano semplicemente:
1) Notificare il report e attendere la lettera di conferma del NDRC PRIMA della firma del preliminare, a pena di sanzioni.
2) Contemporaneamente notificare l'operazione alle articolazioni provinciali del ministero del Commercio (se si tratta di aziende pubbliche centralmente amministrate la notifica va fatta al ministero centrale che come detto deve rispondere entro 3 giorni lavorativi, a livello provinciale i tempi non si discostano di molto). Diamo pure per buone le pratiche relative alle imprese pubbliche, anche se esistono forti dubbi della loro necessità in questo caso, e quindi aggiungiamo un po' di lavoro su questo punto.
3) Infine aprire la pratica di registrazione presso una qualificata banca commerciale per avere il diritto di spostare fondi in valuta estera fuori dei confini valutari: una formalità nel caso di outbound direct investment, se si si dimostra la provenienza di tali fondi.
In tanti mesi non ci sono riusciti? (mi piacerebbe poi conoscere la fonte della notizia degli otto mesi di defatigante attesa burocratica per CMC, per sottoscrivere l'aumento di capitale di CFG a cui si era impegnato nel dicembre 2015, esistono tanti casi ben più poderosi di ODI cinesi che illustrano un andazzo molto diverso, non trovo notizie in merito, però nel sito del City campeggia regolarmente da molti mesi, anche prima di agosto 2016 mi è parso, tra i controllori ultimi della catena la quota di 13.79% a carico di CMC. IL mercato mondiale attuale non può aspettare i comodi delle mummie burocratiche, pena l'autolesionismo, e sembra che i cinesi l'abbiano capito da tempo, ma certo che la scusa della burocrazia può nascondere altre mancanze, diciamo così.
Meglio chiarire, visto che ci siamo, che era sorta nei primi mesi del 2015 una controversia interpretativa sul requisito del 2 $ B, (sulla rilevanza dell'ammontare, a prescindere dalla natura sensibile dell'investimento) ecco perché si trovano fonti che affermano che serve la verification per gli investimenti di qualsiasi tipo che eccedano i 2 $ B.
Posso citare le fonti di tutto se è necessario.
PS
Tra l'altro faccio notare che il buon fine delle procedure di registrazione e autorizzazione in genere costituisce una condizione sospensiva della efficacia di questi contratti internazionali, la cui mancanza non sarebbe un inadempimento del compratore, a meno di clausole specifiche di dubbia natura, quindi in tal caso ci troveremmo di fronte de facto ad un acconto, non a un caparra, ossia a Pietro torna indietro. Se prendo per buona la storia delle autorizzazioni come causa del rinvio come posso bermi quella della perdita della caparra? Essa avverrebbe solo in caso di inadempimento vero e proprio, e questo può esistere solo se il contratto ha acquisito efficacia: senza autorizzazioni il contratto è inefficace. Abbiate pazienza ma sta storia delle caparre incamerate senza inadempimento non ha senso, se le famigerate autorizzazioni non arrivano per fatto del principe non è colpa del compratore, a meno che non si dimostri che non è stato diligente nel chiederle e quindi ha colposamente impedito l'avveramento della condizione. Ecco perché io credo più alla incompleta raccolta di fondi come causa del rinvio, perché in tal caso è veramente a discrezione del venditore dare la proroga o intascare la caparra con tanti saluti.