L'autostrada Singer: ecco l'art. 6.4 dello statuto di Rossoneri Lux.

Il Re dell'Est

New member
Registrato
14 Giugno 2013
Messaggi
15,745
Reaction score
160
Per chi fosse interessato, pubblico anche qui l'articolo che ho postato in mattinata sul blog:

E’ sempre stata sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ci aveva mai fatto caso fino ad oggi.
La garanzia più importante e, soprattutto, quella più sbrigativa con cui Elliott può rientrare dei soldi prestati a Mr Li è contenuta all’interno dell’art. 6.4 dello statuto della Rossoneri Sport Investment Lux, la società che controlla in prima battuta l’AC Milan:

6.4. In accordance with article 9 of the Luxembourg law dated 5 August 2005 in financial collateral arrangements, the voting rights attaching to the shares may be exercised by any person in favour of whom such shares have been pledged (the Pledgee) subject to and in accordance with the relevant pledge agreement. The Pledgee may, in accordance with the relevant pledge agreement, also exercise all rights of the relevant shareholder in relation to the convening of a meeting of shareholders or the adoption of shareholder resolutions, including, for the avoidance of doubt, the right to request the board of managers to convene a meeting of shareholders and to request items to be added to the agenda, and to propose and adopt resolutions in written form. Any such agreement between a shareholder, the Pledgee and the Company governing the above rights shall be given effect to by the Company. Once the Pledgee has elected to exercise the above rights, only the Pledgee shall be entitled to exercise or direct the exercise of the voting rights or any other rights attached to pledged shares in any way it deems fit, including the voting rights in respect of the appointment and/or removal of all the managers of the Company. For reference to a “Pledgee” in these Articles shall be deemed to include Project Redblack S.à r.l. and and any of its assignees, successors and transferees.

6.4 Conformemente all’articolo 9 della legge lussemburghese del 5 agosto 2005 in materia di accordi di garanzia finanziaria, i diritti di voto inerenti alle azioni possono essere esercitati da qualsiasi persona a favore di chi siano state promesse tali azioni (Pledgee) in conformità con il relativo contratto di pegno. Il Pledgee può inoltre, in conformità con il relativo contratto di pegno, esercitare tutti i diritti dell’azionista interessato in relazione alla convocazione di una riunione degli azionisti o l’adozione di deliberazioni assembleari, tra cui, a scanso di equivoci, il diritto di chiedere al consiglio di amministrazione di convocare un’assemblea degli azionisti e di richiedere argomenti da aggiungere all’ordine del giorno, e di proporre e adottare risoluzioni in forma scritta. Qualsiasi accordo di questo tipo tra un azionista, il Pledgee e la Società che regoli i diritti di cui sopra sarà dato effetto alla Società. Una volta che il Pledgee ha scelto di esercitare i diritti di cui sopra, solo il Pledgee avrà il diritto di esercitare o dirigere l’esercizio dei diritti di voto o di qualsiasi altro diritto collegato alle azioni costituite in pegno in qualsiasi modo lo ritenga opportuno, compresi i diritti di voto in relazione alla nomina e/o rimozione di tutti i dirigenti della Società. Ogni riferimento al “Pledgee” in questi articoli si intende rivolto a Project Redblack S.à r.l. e tutti i suoi assegnatari, successori e cessionari.


Continua qui: avvocatodeldiavoloblog.wordpress.com/2018/07/03/lautostrada-singer-ecco-lart-6-4-dello-statuto-di-rossoneri-sport-investment-lux/
 

tonilovin93

Active member
Registrato
12 Maggio 2017
Messaggi
2,831
Reaction score
21
Per chi fosse interessato, pubblico anche qui l'articolo che ho postato in mattinata sul blog:

E’ sempre stata sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ci aveva mai fatto caso fino ad oggi.
La garanzia più importante e, soprattutto, quella più sbrigativa con cui Elliott può rientrare dei soldi prestati a Mr Li è contenuta all’interno dell’art. 6.4 dello statuto della Rossoneri Sport Investment Lux, la società che controlla in prima battuta l’AC Milan:

6.4. In accordance with article 9 of the Luxembourg law dated 5 August 2005 in financial collateral arrangements, the voting rights attaching to the shares may be exercised by any person in favour of whom such shares have been pledged (the Pledgee) subject to and in accordance with the relevant pledge agreement. The Pledgee may, in accordance with the relevant pledge agreement, also exercise all rights of the relevant shareholder in relation to the convening of a meeting of shareholders or the adoption of shareholder resolutions, including, for the avoidance of doubt, the right to request the board of managers to convene a meeting of shareholders and to request items to be added to the agenda, and to propose and adopt resolutions in written form. Any such agreement between a shareholder, the Pledgee and the Company governing the above rights shall be given effect to by the Company. Once the Pledgee has elected to exercise the above rights, only the Pledgee shall be entitled to exercise or direct the exercise of the voting rights or any other rights attached to pledged shares in any way it deems fit, including the voting rights in respect of the appointment and/or removal of all the managers of the Company. For reference to a “Pledgee” in these Articles shall be deemed to include Project Redblack S.à r.l. and and any of its assignees, successors and transferees.

6.4 Conformemente all’articolo 9 della legge lussemburghese del 5 agosto 2005 in materia di accordi di garanzia finanziaria, i diritti di voto inerenti alle azioni possono essere esercitati da qualsiasi persona a favore di chi siano state promesse tali azioni (Pledgee) in conformità con il relativo contratto di pegno. Il Pledgee può inoltre, in conformità con il relativo contratto di pegno, esercitare tutti i diritti dell’azionista interessato in relazione alla convocazione di una riunione degli azionisti o l’adozione di deliberazioni assembleari, tra cui, a scanso di equivoci, il diritto di chiedere al consiglio di amministrazione di convocare un’assemblea degli azionisti e di richiedere argomenti da aggiungere all’ordine del giorno, e di proporre e adottare risoluzioni in forma scritta. Qualsiasi accordo di questo tipo tra un azionista, il Pledgee e la Società che regoli i diritti di cui sopra sarà dato effetto alla Società. Una volta che il Pledgee ha scelto di esercitare i diritti di cui sopra, solo il Pledgee avrà il diritto di esercitare o dirigere l’esercizio dei diritti di voto o di qualsiasi altro diritto collegato alle azioni costituite in pegno in qualsiasi modo lo ritenga opportuno, compresi i diritti di voto in relazione alla nomina e/o rimozione di tutti i dirigenti della Società. Ogni riferimento al “Pledgee” in questi articoli si intende rivolto a Project Redblack S.à r.l. e tutti i suoi assegnatari, successori e cessionari.


Continua qui: avvocatodeldiavoloblog.wordpress.com/2018/07/03/lautostrada-singer-ecco-lart-6-4-dello-statuto-di-rossoneri-sport-investment-lux/

Finalmente :) e grazie!
Posso porti una domanda?
i legali di Commisso ne erano sicuramente a conoscenza di questo articolo, no? Quindi perché non trattare direttamente con Elliott?
A questo punto sembra avere pure senso l offerta di Commisso che prevedeva quasi esclusivamente il ripianamento dei debiti, o sbaglio?
 

GP7

Junior Member
Registrato
7 Febbraio 2017
Messaggi
2,418
Reaction score
1,888
Per chi fosse interessato, pubblico anche qui l'articolo che ho postato in mattinata sul blog:

E’ sempre stata sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ci aveva mai fatto caso fino ad oggi.
La garanzia più importante e, soprattutto, quella più sbrigativa con cui Elliott può rientrare dei soldi prestati a Mr Li è contenuta all’interno dell’art. 6.4 dello statuto della Rossoneri Sport Investment Lux, la società che controlla in prima battuta l’AC Milan:

6.4. In accordance with article 9 of the Luxembourg law dated 5 August 2005 in financial collateral arrangements, the voting rights attaching to the shares may be exercised by any person in favour of whom such shares have been pledged (the Pledgee) subject to and in accordance with the relevant pledge agreement. The Pledgee may, in accordance with the relevant pledge agreement, also exercise all rights of the relevant shareholder in relation to the convening of a meeting of shareholders or the adoption of shareholder resolutions, including, for the avoidance of doubt, the right to request the board of managers to convene a meeting of shareholders and to request items to be added to the agenda, and to propose and adopt resolutions in written form. Any such agreement between a shareholder, the Pledgee and the Company governing the above rights shall be given effect to by the Company. Once the Pledgee has elected to exercise the above rights, only the Pledgee shall be entitled to exercise or direct the exercise of the voting rights or any other rights attached to pledged shares in any way it deems fit, including the voting rights in respect of the appointment and/or removal of all the managers of the Company. For reference to a “Pledgee” in these Articles shall be deemed to include Project Redblack S.à r.l. and and any of its assignees, successors and transferees.

6.4 Conformemente all’articolo 9 della legge lussemburghese del 5 agosto 2005 in materia di accordi di garanzia finanziaria, i diritti di voto inerenti alle azioni possono essere esercitati da qualsiasi persona a favore di chi siano state promesse tali azioni (Pledgee) in conformità con il relativo contratto di pegno. Il Pledgee può inoltre, in conformità con il relativo contratto di pegno, esercitare tutti i diritti dell’azionista interessato in relazione alla convocazione di una riunione degli azionisti o l’adozione di deliberazioni assembleari, tra cui, a scanso di equivoci, il diritto di chiedere al consiglio di amministrazione di convocare un’assemblea degli azionisti e di richiedere argomenti da aggiungere all’ordine del giorno, e di proporre e adottare risoluzioni in forma scritta. Qualsiasi accordo di questo tipo tra un azionista, il Pledgee e la Società che regoli i diritti di cui sopra sarà dato effetto alla Società. Una volta che il Pledgee ha scelto di esercitare i diritti di cui sopra, solo il Pledgee avrà il diritto di esercitare o dirigere l’esercizio dei diritti di voto o di qualsiasi altro diritto collegato alle azioni costituite in pegno in qualsiasi modo lo ritenga opportuno, compresi i diritti di voto in relazione alla nomina e/o rimozione di tutti i dirigenti della Società. Ogni riferimento al “Pledgee” in questi articoli si intende rivolto a Project Redblack S.à r.l. e tutti i suoi assegnatari, successori e cessionari.


Continua qui: avvocatodeldiavoloblog.wordpress.com/2018/07/03/lautostrada-singer-ecco-lart-6-4-dello-statuto-di-rossoneri-sport-investment-lux/

Molto molto interessante.
Ottimo lavoro.

Mi viene solo da chiedermi se Mr. Li sappia di tutto ciò :ghign:
 
Registrato
28 Agosto 2015
Messaggi
4,539
Reaction score
874
Domanda.... letta così sembrerebbe che il titolare del pegno possa esercitare da subito i diritti di voto e non debba aspettare la scadenza del pegno o altro (mancata restituzione dei 32ml)?
Non capisco dove sarebbe subordinato il voto "in caso di default"? Si suppone che sia previsto nel contratto di pegno a noi non noto? o con il termine pledge si indica il creditore titolare di un pegno scaduto?
o è vero quello che si diceva che il proprietario del Milan è già ed è sempre stato Eliot.
 

PM3

New member
Registrato
20 Agosto 2017
Messaggi
1,316
Reaction score
9
Complimenti.

Alla luce di ciò non vedo perché Li dovrebbe uscire i 32 Ml se non ha almeno gli altri 180 più interessi...
Procrastinare l'inevitabile ad ottobre, non ha nessun vantaggio.
 

MasterGorgo

Junior Member
Registrato
11 Agosto 2014
Messaggi
610
Reaction score
101
Per chi fosse interessato, pubblico anche qui l'articolo che ho postato in mattinata sul blog:

E’ sempre stata sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ci aveva mai fatto caso fino ad oggi.
La garanzia più importante e, soprattutto, quella più sbrigativa con cui Elliott può rientrare dei soldi prestati a Mr Li è contenuta all’interno dell’art. 6.4 dello statuto della Rossoneri Sport Investment Lux, la società che controlla in prima battuta l’AC Milan:

6.4. In accordance with article 9 of the Luxembourg law dated 5 August 2005 in financial collateral arrangements, the voting rights attaching to the shares may be exercised by any person in favour of whom such shares have been pledged (the Pledgee) subject to and in accordance with the relevant pledge agreement. The Pledgee may, in accordance with the relevant pledge agreement, also exercise all rights of the relevant shareholder in relation to the convening of a meeting of shareholders or the adoption of shareholder resolutions, including, for the avoidance of doubt, the right to request the board of managers to convene a meeting of shareholders and to request items to be added to the agenda, and to propose and adopt resolutions in written form. Any such agreement between a shareholder, the Pledgee and the Company governing the above rights shall be given effect to by the Company. Once the Pledgee has elected to exercise the above rights, only the Pledgee shall be entitled to exercise or direct the exercise of the voting rights or any other rights attached to pledged shares in any way it deems fit, including the voting rights in respect of the appointment and/or removal of all the managers of the Company. For reference to a “Pledgee” in these Articles shall be deemed to include Project Redblack S.à r.l. and and any of its assignees, successors and transferees.

6.4 Conformemente all’articolo 9 della legge lussemburghese del 5 agosto 2005 in materia di accordi di garanzia finanziaria, i diritti di voto inerenti alle azioni possono essere esercitati da qualsiasi persona a favore di chi siano state promesse tali azioni (Pledgee) in conformità con il relativo contratto di pegno. Il Pledgee può inoltre, in conformità con il relativo contratto di pegno, esercitare tutti i diritti dell’azionista interessato in relazione alla convocazione di una riunione degli azionisti o l’adozione di deliberazioni assembleari, tra cui, a scanso di equivoci, il diritto di chiedere al consiglio di amministrazione di convocare un’assemblea degli azionisti e di richiedere argomenti da aggiungere all’ordine del giorno, e di proporre e adottare risoluzioni in forma scritta. Qualsiasi accordo di questo tipo tra un azionista, il Pledgee e la Società che regoli i diritti di cui sopra sarà dato effetto alla Società. Una volta che il Pledgee ha scelto di esercitare i diritti di cui sopra, solo il Pledgee avrà il diritto di esercitare o dirigere l’esercizio dei diritti di voto o di qualsiasi altro diritto collegato alle azioni costituite in pegno in qualsiasi modo lo ritenga opportuno, compresi i diritti di voto in relazione alla nomina e/o rimozione di tutti i dirigenti della Società. Ogni riferimento al “Pledgee” in questi articoli si intende rivolto a Project Redblack S.à r.l. e tutti i suoi assegnatari, successori e cessionari.


Continua qui: avvocatodeldiavoloblog.wordpress.com/2018/07/03/lautostrada-singer-ecco-lart-6-4-dello-statuto-di-rossoneri-sport-investment-lux/

Nessuno, tra le casse di risonanza, ci aveva mai fatto caso fino ad oggi.
 

GP7

Junior Member
Registrato
7 Febbraio 2017
Messaggi
2,418
Reaction score
1,888
Nessuno, tra le casse di risonanza, ci aveva mai fatto caso fino ad oggi.

E in molti, quasi tutti, continueranno ad ignorarne l'importanza nè ci presteranno attenzione.
Ahimè anche tra gli utenti del forum.

Grazie comunque Felix per il contributo sempre preciso.
 

Victorss

Senior Member
Registrato
28 Marzo 2015
Messaggi
5,780
Reaction score
652
Per chi fosse interessato, pubblico anche qui l'articolo che ho postato in mattinata sul blog:

E’ sempre stata sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ci aveva mai fatto caso fino ad oggi.
La garanzia più importante e, soprattutto, quella più sbrigativa con cui Elliott può rientrare dei soldi prestati a Mr Li è contenuta all’interno dell’art. 6.4 dello statuto della Rossoneri Sport Investment Lux, la società che controlla in prima battuta l’AC Milan:

6.4. In accordance with article 9 of the Luxembourg law dated 5 August 2005 in financial collateral arrangements, the voting rights attaching to the shares may be exercised by any person in favour of whom such shares have been pledged (the Pledgee) subject to and in accordance with the relevant pledge agreement. The Pledgee may, in accordance with the relevant pledge agreement, also exercise all rights of the relevant shareholder in relation to the convening of a meeting of shareholders or the adoption of shareholder resolutions, including, for the avoidance of doubt, the right to request the board of managers to convene a meeting of shareholders and to request items to be added to the agenda, and to propose and adopt resolutions in written form. Any such agreement between a shareholder, the Pledgee and the Company governing the above rights shall be given effect to by the Company. Once the Pledgee has elected to exercise the above rights, only the Pledgee shall be entitled to exercise or direct the exercise of the voting rights or any other rights attached to pledged shares in any way it deems fit, including the voting rights in respect of the appointment and/or removal of all the managers of the Company. For reference to a “Pledgee” in these Articles shall be deemed to include Project Redblack S.à r.l. and and any of its assignees, successors and transferees.

6.4 Conformemente all’articolo 9 della legge lussemburghese del 5 agosto 2005 in materia di accordi di garanzia finanziaria, i diritti di voto inerenti alle azioni possono essere esercitati da qualsiasi persona a favore di chi siano state promesse tali azioni (Pledgee) in conformità con il relativo contratto di pegno. Il Pledgee può inoltre, in conformità con il relativo contratto di pegno, esercitare tutti i diritti dell’azionista interessato in relazione alla convocazione di una riunione degli azionisti o l’adozione di deliberazioni assembleari, tra cui, a scanso di equivoci, il diritto di chiedere al consiglio di amministrazione di convocare un’assemblea degli azionisti e di richiedere argomenti da aggiungere all’ordine del giorno, e di proporre e adottare risoluzioni in forma scritta. Qualsiasi accordo di questo tipo tra un azionista, il Pledgee e la Società che regoli i diritti di cui sopra sarà dato effetto alla Società. Una volta che il Pledgee ha scelto di esercitare i diritti di cui sopra, solo il Pledgee avrà il diritto di esercitare o dirigere l’esercizio dei diritti di voto o di qualsiasi altro diritto collegato alle azioni costituite in pegno in qualsiasi modo lo ritenga opportuno, compresi i diritti di voto in relazione alla nomina e/o rimozione di tutti i dirigenti della Società. Ogni riferimento al “Pledgee” in questi articoli si intende rivolto a Project Redblack S.à r.l. e tutti i suoi assegnatari, successori e cessionari.


Continua qui: avvocatodeldiavoloblog.wordpress.com/2018/07/03/lautostrada-singer-ecco-lart-6-4-dello-statuto-di-rossoneri-sport-investment-lux/
Rettifico non avevo visto il link all' articolo sul blog.
Quindi se ho capito bene Yogurt può vendere solo ad un soggetto gradito ad Elliott, se non lo fa e risulta inadempiente Elliot può da subito vendere il Milan a chi ritiene opportuno senza passare dal tribunale e il cinese rimane con niente in mano.
Se fosse così l unica cosa che non dovrebbe succedere sarebbe che saltino fuori sti maledetti 32 milioni di euro, cosa che succederà dato che siamo i più sfigati dell' universo.
 

MasterGorgo

Junior Member
Registrato
11 Agosto 2014
Messaggi
610
Reaction score
101
E in molti, quasi tutti, continueranno ad ignorarne l'importanza nè ci presteranno attenzione.
Ahimè anche tra gli utenti del forum.

Grazie comunque Felix per il contributo sempre preciso.

Il miglior contributo 'social' ad oggi.
Ora mancherebbe chiarire elliott, che é solo intermediario, x conto di chi sta intermediando.
...e comunque dai breve riassesto e sotto il prossimo : vendita a 750m + debiti e campagna acquisti da almeno 200
 

Super_Lollo

Senior Member
Registrato
6 Agosto 2012
Messaggi
40,790
Reaction score
3,736
E in molti, quasi tutti, continueranno ad ignorarne l'importanza nè ci presteranno attenzione.
Ahimè anche tra gli utenti del forum.

Grazie comunque Felix per il contributo sempre preciso.

Continuo a dire che si perde d'occhio l'obbiettivo per guardare cose futili.
 
Alto