Le parti con la sottoscrizione del preliminare sono impegnate alla stipula del definitivo, pena il pagamento di una clausola penale, il cui importo, se confermato, è da ritenersi congruo rispetto all'entità delle obbligazioni sottoscritte. La garanzia viene resa nella forma di una somma depositata su un conto vincolato e disponibile dall'avente diritto, o del rilascio di una performance bond da un primario istituto di livello accettato dall'avente diritto. Il consorzio cinese, che effettivamente ha in mano le sorti del contratto, essendo a lui affidata la esecuzione della prestazione materiale, ovvero lo spostamento patrimoniale, in tal modo risarcisce forfetariamente le spese sostenute in buona fede da Fininvest nel periodo intercorrente tra preliminare e definitivo. Quanto alla tutela del consorzio dalla presunta inesecuzione della prestazione della girata delle azioni promesse, premesso che si tratta di prestazione che viene eseguita contestualmente al trasferimento dei fondi, nel momento del c.d. closing, momento fino al quale il consorzio non è liberato da una eventuale eccezione di inadempimento mossa da Fininvest (e che è sanzionato come detto, dal materiale apprendimento dei fondi o dalla chiamata della performance bond), va detto che la esecuzione della prestazione finale è tutelata dall'ordinamento italiano (se applicabile al presente contratto) e dai principi Unidroit dal rimedio giustiziale della esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre. Ma stiamo parlando di ipotesi francamente remote, inimmaginabili in una negoziazione di questo livello, segnata dalla presenza di istituzioni finanziarie riconosciute a livello mondiale che stanno assistendo entrambe le parti e garantiscono ciascuna di esse.